Art. 25 Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e' sostituita dalla seguente: «c) esercitino almeno le seguenti funzioni: 1) per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato: due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, le altre funzioni in materia di viabilita' e strade comunali di cui al numero 2); 2) per tutti i comuni dell'unione: una funzione fondamentale, ovvero almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale.». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c): a) non sono considerate le funzioni del catasto e della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; b) e' considerata la funzione fondamentale della protezione civile solo se l'esercizio associato e' svolto in maniera compiuta in conformita' con la legislazione regionale in materia di protezione civile.». 3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "direttamente dallo statuto" sono aggiunte le seguenti: ", definite in conformita' con la legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali". 4. Al comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 le parole: "o non hanno trasmesso nei termini gli atti di cui all'articolo 9, comma 1" sono soppresse.