Art. 25 
 
            Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011 
 
    1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 90 della l.r.  68/2011
e' sostituita dalla seguente: 
    «c) esercitino almeno le seguenti funzioni: 
    1) per tutti i  comuni  obbligati  all'esercizio  associato:  due
funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una  di  esse,  le  altre
funzioni in materia di viabilita' e strade comunali di cui al  numero
2); 
    2) per tutti i comuni  dell'unione:  una  funzione  fondamentale,
ovvero  almeno  le  funzioni  comunali  relative  alla   costruzione,
classificazione  e  gestione  delle  strade  comunali,  compresa   la
regolazione della circolazione stradale urbana e  rurale  e  dell'uso
delle aree di competenza comunale.». 
    2. Dopo il  comma  1  dell'articolo  90  della  l.r.  68/2011  e'
inserito il seguente: 
    «1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c): 
    a) non sono considerate le funzioni del catasto  e  della  tenuta
dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di
servizi  anagrafici  nonche'  in  materia  di  servizi  elettorali  e
statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 
    b) e'  considerata  la  funzione  fondamentale  della  protezione
civile solo se l'esercizio associato e' svolto in maniera compiuta in
conformita' con la legislazione regionale in  materia  di  protezione
civile.». 
    3. Alla lettera a)  del  comma  3  dell'articolo  90  della  l.r.
68/2011 dopo le parole: "direttamente dallo statuto" sono aggiunte le
seguenti:  ",  definite  in  conformita'  con  la  legge  statale  di
individuazione delle funzioni fondamentali". 
    4. Al comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 le  parole:  "o
non hanno trasmesso nei termini gli atti di cui all'articolo 9, comma
1" sono soppresse.