Art. 28 Modifiche all'articolo 108 della l.r. 68/2011 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 108 sono sostituiti dai seguenti: «1. La Giunta regionale, entro il primo semestre del 2014, presenta una relazione al Consiglio regionale che da' conto: a) del processo di estinzione delle comunita' montane; b) degli atti associativi adottati dai comuni e delle funzioni fondamentali avviate; c) delle aggregazioni e delle forme associative costituite; d) della concessione dei contributi di premialita' per le buone pratiche di cui al titolo V, capo III. 2. A partire dal 2015, e con cadenza biennale, la relazione da' conto unicamente degli elementi di cui al comma 1, lettera b).».