Art. 28 
 
            Modifiche all'articolo 108 della l.r. 68/2011 
 
    1. I commi 1 e 2 dell'articolo 108 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. La Giunta  regionale,  entro  il  primo  semestre  del  2014,
presenta una relazione al Consiglio regionale che da' conto: 
    a) del processo di estinzione delle comunita' montane; 
    b) degli atti associativi adottati dai comuni  e  delle  funzioni
fondamentali avviate; 
    c) delle aggregazioni e delle forme associative costituite; 
    d) della concessione dei contributi di premialita' per  le  buone
pratiche di cui al titolo V, capo III. 
    2. A partire dal 2015, e con cadenza biennale, la  relazione  da'
conto unicamente degli elementi di cui al comma 1, lettera b).».