Art. 31 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 
    La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale  del  la
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).