Art. 7 Inserimento dell'art. 6.5 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 1. Dopo l'art. 6.4 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: «Art. 6.5 (Criteri e procedure per la sospensione dall'elenco). - 1. La sospensione dell'iscrizione all'elenco e' disposta nei seguenti casi: a) mancanza, perdita o falsa dichiarazione dei requisiti per l'iscrizione dell'impresa ai sensi dell'art. 6.3; b) risoluzione del contratto per gravi inadempienze rispetto alle attivita' previste dall'art. 61, comma 2, della legge provinciale a carico dell'impresa segnalate alla CCIAA dagli altri contraenti o dall'arbitro eventualmente indicato nel contratto; c) accertamento di un'infrazione dell'impresa di particolare rilevanza alle leggi in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 2. Nel caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione, l'impresa e' tenuta, entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui cessano di sussistere i requisiti stessi, a darne comunicazione alla CCIAA, la quale provvede d'ufficio alla sospensione. 3. A prescindere dalle segnalazioni dell'impresa ai sensi del comma 2, se la CCIAA accerta il verificarsi di uno dei casi indicati dal comma 1, ne da' comunicazione all'impresa interessata, la quale ha trenta giorni di tempo per produrre controdeduzioni oppure per sanare la propria posizione. Dopo sessanta giorni dalla comunicazione, se permangono le condizioni per la sospensione, la CCIAA sospende l'iscrizione dell'impresa dandone comunicazione alla stessa 4. La sospensione non modifica il termine del periodo di validita' dell'iscrizione. Della sospensione e' data pubblicita' anche sul sito Internet previsto dall'art. 6.1, comma 2. La sospensione dell'iscrizione decorre dalla data di adozione del provvedimento da parte della CCIAA. 5. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la durata della sospensione e' stabilita dalla CCIAA e non puo' in ogni caso superare un anno. La CCIAA revoca la sospensione quando accerta, anche su segnalazione dell'impresa, che la stessa soddisfa nuovamente i requisiti per l'iscrizione. Al termine del periodo di sospensione, se i requisiti non sono ristabiliti, l'iscrizione decade. 6. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), la durata della sospensione e' di novanta giorni. Alla scadenza di tale termine la sospensione decade automaticamente. Durante la sospensione puo' essere presentata la domanda di rinnovo dell'iscrizione; in tal caso la domanda non incide sulla durata della sospensione.»