Art. 8 Inserimento dell'art. 6.6 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg 1. Dopo l'art. 6.5 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente: «Art. 6.6 (Informazioni sull'impresa). - 1. Per consentire alla CCIAA la creazione del profilo informativo previsto dall'art. 6.1, comma 2, al momento della presentazione della domanda d'iscrizione o di rinnovo l'impresa forestale fornisce, anche in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti informazioni essenziali ai fini dell'iscrizione, riferite all'anno precedente a quello della domanda: a) elenco di attrezzature e macchinari rilevanti per la caratterizzazione dell'impresa; b) numero di operatori e relativa tipologia di rapporto di lavoro con l'impresa; c) elenco delle attivita' previste dall'art. 61, comma 1, della legge provinciale svolte dall'impresa; d) superfici boschive sulle quali l'impresa esercita attivita' di gestione forestale ai sensi dell'art. 56 della legge provinciale, anche con riferimento a quelle iscritte sul fascicolo aziendale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173); e) possesso di dichiarazioni rilasciate da Societa' Organismo di Attestazione (SOA) della presenza dei requisiti minimi di qualificazione previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici oppure certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee serie UNI UN ISO 9001/14000 rilasciata da organismo certificatore accreditato; f) elenco dei corsi di formazione frequentati dagli operatori dell'impresa. Per ogni corso e' riportata la data, il luogo, l'ente promotore e i contenuti. 2. Se l'impresa effettua utilizzazioni forestali a fini commerciali, le informazioni minime essenziali di cui al comma 1 comprendono anche: a) il numero degli operatori, tra quelli computati al comma 1, lettera b), in possesso del patentino forestale oppure di altro titolo rilasciato da altri soggetti fuori Provincia e riconosciuto dalla struttura provinciale competente come equipollente al patentino forestale; b) la quantita' di legname allestito dall'impresa, distinta per anno di attivita', per committenza e per tipologia di lavorazione, con riferimento al triennio precedente a quello della domanda. In particolare, la tipologia di lavorazione e' indicata distinguendo tra lavorazione in conto terzi, lavorazione per acquisto da parte dell'impresa stessa di legname in piedi e lavorazioni in gestione affidata.»