Art. 10 Criteri di valutazione delle candidature 1. La procedura di verifica e valutazione delle candidature, verte sui seguenti criteri: a) presenza dei requisiti di idoneita' alla candidatura, previsti dal presente regolamento di esecuzione; b) comprovata esperienza, competenza ed impegno in materia di immigrazione e nell'area dell'integrazione della candidata o del candidato; c) valutazione dell'anzianita' di residenza della candidata o del candidato e relativo legame con il territorio. 2. L'individuazione dei membri della Consulta rappresentanti dei cittadini e delle cittadine stranieri, ha luogo in base alla rappresentanza attuale delle nazionalita' presenti sul territorio provinciale, suddivise nelle seguenti macro-regioni continentali: Paesi UE, Paesi europei non appartenenti all'UE, Africa, America, Asia, a tenuto conto del trend dei flussi migratori e della flessibilita' dei relativi mutamenti numerici. 3. Per quanto attiene la rappresentanza di genere si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche. 4. Per ciascun membro effettivo e' nominato un membro supplente. 5. Il venir meno di uno dei requisiti d'idoneita' di cui ai punti precedenti, comporta la decadenza della carica di membro della Consulta.