Art. 10 
 
              Criteri di valutazione delle candidature 
 
    1. La procedura di  verifica  e  valutazione  delle  candidature,
verte sui seguenti criteri: 
      a)  presenza  dei  requisiti  di  idoneita'  alla  candidatura,
previsti dal presente regolamento di esecuzione; 
      b) comprovata esperienza, competenza ed impegno in  materia  di
immigrazione e nell'area  dell'integrazione  della  candidata  o  del
candidato; 
      c) valutazione dell'anzianita' di residenza della  candidata  o
del candidato e relativo legame con il territorio. 
    2. L'individuazione dei membri della Consulta rappresentanti  dei
cittadini  e  delle  cittadine  stranieri,  ha  luogo  in  base  alla
rappresentanza attuale delle  nazionalita'  presenti  sul  territorio
provinciale, suddivise  nelle  seguenti  macro-regioni  continentali:
Paesi UE, Paesi europei non  appartenenti  all'UE,  Africa,  America,
Asia,  a  tenuto  conto  del  trend  dei  flussi  migratori  e  della
flessibilita' dei relativi mutamenti numerici. 
    3. Per quanto attiene la rappresentanza di genere si applicano le
disposizioni di cui alla legge provinciale 8  marzo  2010,  n.  5,  e
successive modifiche. 
    4. Per ciascun membro effettivo e' nominato un membro supplente. 
    5. Il venir meno di uno dei requisiti d'idoneita' di cui ai punti
precedenti, comporta  la  decadenza  della  carica  di  membro  della
Consulta.