Art. 13 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
trovano    applicazione    le    disposizioni    generali    relative
all'ordinamento degli organi collegiali provinciali. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
 
      Bolzano, 15 ottobre 2012 
 
                             DURNWALDER