Allegato Modifiche al Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25/Pres. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento dispone le modifiche al "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26 comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista", emanato con decreto del Presidente della regione 7 febbraio 2003, n. 25. Art. 2. Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 25/2003 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 25/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Commissione e' composta da: a) un dipendente regionale, di categoria non inferiore a D, indicato dal Direttore centrale competente in materia di formazione professionale, con funzioni di Presidente; b) un dipendente regionale, di categoria non inferiore a D, indicato dal Direttore centrale competente in materia di artigianato; c) due esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, indicati dal Direttore centrale competente in materia di formazione professionale, scelti tra i dipendenti regionali, ovvero tra docenti dei corsi autorizzati dalla Regione; d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 12/2002, a condizione che non sia un imprenditore operante nel settore.»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla nomina di personale regionale in servizio, i componenti della Commissione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 possono essere scelti tra il personale regionale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti previsti; ove non sia possibile ricorrere alla nomina di personale regionale in servizio o in quiescenza, i componenti di cui alla lettera c) sono scelti tra i docenti dei corsi autorizzati dalla Regione. Il componente di cui alla lettera d) del comma 3 puo' essere scelto anche tra imprenditori in quiescenza.». Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Tondo