Allegato 
 
Modifiche al Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26,  comma
  4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento
  della qualifica professionale di estetista, emanato con decreto del
  Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 25/Pres. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento dispone le modifiche  al  "Regolamento
di esecuzione di cui all'art. 26 comma 4  della  legge  regionale  22
aprile  2002,  n.  12,  per  il  conseguimento  della  qualificazione
professionale di estetista", emanato con decreto del Presidente della
regione 7 febbraio 2003, n. 25. 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifica all'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                               25/2003 
 
    1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 25/2003
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. La Commissione e' composta da: 
    a) un dipendente regionale,  di  categoria  non  inferiore  a  D,
indicato dal Direttore centrale competente in materia  di  formazione
professionale, con funzioni di Presidente; 
    b) un dipendente regionale,  di  categoria  non  inferiore  a  D,
indicato dal Direttore centrale competente in materia di artigianato; 
    c) due esperti nelle materie fondamentali  impartite  nei  corsi,
indicati dal Direttore centrale competente in materia  di  formazione
professionale, scelti tra i dipendenti regionali, ovvero tra  docenti
dei corsi autorizzati dalla Regione; 
    d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli
artigiani piu' rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3
dell'art. 2 della legge regionale 12/2002, a condizione che  non  sia
un imprenditore operante nel settore.»; 
      b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nei casi in cui  non  sia  possibile  ricorrere  alla
nomina  di  personale  regionale  in  servizio,  i  componenti  della
Commissione di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  comma  3  possono
essere scelti tra il personale  regionale  in  quiescenza  che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti previsti; ove  non
sia  possibile  ricorrere  alla  nomina  di  personale  regionale  in
servizio o in quiescenza, i componenti di cui alla  lettera  c)  sono
scelti  tra  i  docenti  dei  corsi  autorizzati  dalla  Regione.  Il
componente di cui alla lettera d) del  comma  3  puo'  essere  scelto
anche tra imprenditori in quiescenza.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo