(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6  (Sistema  integrato
di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti  di
cittadinanza sociale) e, in particolare, l'art.  41,  istitutivo  del
«Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo  termine»
(FAP),  rivolto  a  persone  che,  per  la  loro  condizione  di  non
autosufficienza, non  possono  provvedere  alla  cura  della  propria
persona e mantenere una  normale  vita  di  relazione  senza  l'aiuto
determinante di altri; 
    Visto il Regolamento di attuazione del  summenzionato  Fondo,  di
cui al proprio decreto 21 febbraio 2007, n.  035/Pres.  e  successive
modifiche; 
    Atteso il carattere sperimentale della  disciplina  in  questione
dichiarata dall'art. 10 del  Regolamento  stesso,  e  il  conseguente
obbligo di valutare  la  necessita'  o  l'opportunita'  di  apportare
periodiche modifiche migliorative alle norme regolamentari in vigore,
per adeguarle progressivamente all'obiettivo generale di  ottimizzare
il sostegno alla domiciliarita'; 
    Considerato che, a conclusione di uno  specifico  e  approfondito
monitoraggio condotto sulla misura tra la fine del 2011 e  gli  inizi
di quest'anno, e' stata ravvisata la necessita' di provvedere  quanto
prima alla revisione del regolamento vigente  ed  e'  stata  pertanto
avviata, attraverso la costituzione di appositi  tavoli,  l'attivita'
di confronto, ancora in  corso,  con  i  territori  e  con  le  parti
sociali, allo scopo di individuare i correttivi volti  migliorare  la
disciplina in parola; 
    Vista al riguardo la  deliberazione  della  Giunta  regionale  12
luglio 2012, n. 1281, con la  quale,  nelle  more  del  completamento
della gia' avviata  attivita'  di  approfondimento  preordinata  alla
predisposizione  di  una  proposta  di  revisione  complessiva  della
disciplina, e' stata anticipata una modifica  mirata  riguardante  la
durata dei progetti sperimentali a favore  dei  pazienti  affetti  da
problemi  di  salute  mentale,  specificatamente  disciplinati  dagli
articoli dall'8 all'8-ter del menzionato regolamento, tramite: 
    l'approvazione  in  via  preliminare  del   regolamento   recante
«Modifiche al Regolamento di attuazione  del  Fondo  per  l'autonomia
possibile e eper l'assistenza a lungo  termine  di  cui  all'art.  41
della legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema  integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale),  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 21 febbraio 2001, n. 35»; 
    l'avvio dell'iter di l'acquisizione del parere  della  competente
Commissione consigliare e di quello della Conferenza  permanente  per
la programmazione  sanitaria,  sociale  e  sociosanitaria  regionale,
nonche' dei pareri del  Consiglio  delle  autonomia  locali  e  della
Consulta regionale delle associazioni dei disabili; 
    Acquisiti i pareri favorevoli dei predetti organismi; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1752 di  data
11 ottobre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il  regolamento  avente  ad  oggeto  «Modifiche  al
Regolamento di attuzione del Fondo per l'autonomia  possibile  e  per
l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale
31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale),  emanato
con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35» nel
testo allegato al presente decreto di cui forma  parte  integrante  e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO