(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 47 del 13 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 1. L'art. 20 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti). - 1. La Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti e' composta dai seguenti soggetti, o loro delegati: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanita' veterinaria, che la presiede; b) il dirigente responsabile della struttura competente in materia di sanita' animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta; c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta; d) il dirigente della struttura competente in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta; e) il dirigente della struttura competente in materia di sanita' animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta con ruolo di referente del piano sanitario regionale di risanamento; f) il dirigente della struttura competente in materia di igiene e sanita' pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. 2. Alla Commissione possono partecipare, di intesa con le amministrazioni interessate, i dirigenti o i funzionari responsabili del Ministero della salute, del Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da micobacterium bovis, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), e del Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici (CERMAS). 3. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) predisposizione dei programmi di profilassi e di risanamento per l'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, sentito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti di cui all'art. 20-bis; b) valutazione dell'andamento dei programmi annuali di eradicazione; c) predisposizione delle misure di lotta nei confronti di specifiche epizoozie; d) ogni altra attivita' di consulenza e supporto tecnico ai compiti di cui alle lettere a), b) e c)». 2. Dopo l'art. 20 della legge regionale n 0/1982, come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti). - 1. E' istituito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti con il compito di formulare proposte e pareri alla Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 20. 2. Fanno parte del Comitato: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sanita' veterinaria, che ne assicura il coordinamento, o suo delegato; b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici, o suo delegato; c) tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli allevatori. 3. La partecipazione ai lavori del Comitato e' a titolo gratuito».