(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Valle d'Aosta n. 47 del 13 novembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 
 
    1. L'art. 20  della  legge  regionale  25  ottobre  1982,  n.  70
(Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di
medicina  legale,  di  vigilanza   sulle   farmacie   ed   assistenza
farmaceutica), e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  20  (Commissione  sanitaria  regionale   in   materia   di
risanamento  degli  allevamenti).  -  1.  La  Commissione   sanitaria
regionale in materia di risanamento degli allevamenti e' composta dai
seguenti soggetti, o loro delegati: 
      a) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di sanita' veterinaria, che la presiede; 
      b) il dirigente  responsabile  della  struttura  competente  in
materia di sanita' animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta; 
      c) il dirigente della struttura competente in materia di igiene
degli alimenti  di  origine  animale  dell'Azienda  USL  della  Valle
d'Aosta; 
      d) il dirigente della struttura competente in materia di igiene
degli allevamenti e delle  produzioni  zootecniche  dell'Azienda  USL
della Valle d'Aosta; 
      e) il  dirigente  della  struttura  competente  in  materia  di
sanita' animale dell'Azienda USL della Valle  d'Aosta  con  ruolo  di
referente del piano sanitario regionale di risanamento; 
      f) il dirigente della struttura competente in materia di igiene
e sanita' pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. 
    2.  Alla  Commissione  possono  partecipare,  di  intesa  con  le
amministrazioni interessate, i dirigenti o i funzionari  responsabili
del Ministero della salute, del Centro di referenza nazionale per  la
tubercolosi  da  micobacterium  bovis,  istituito  presso  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della  Lombardia  e  dell'Emilia-Romagna
(IZSLER), e del Centro di referenza nazionale  per  le  malattie  dei
selvatici (CERMAS). 
    3. La Commissione svolge i seguenti compiti: 
      a) predisposizione dei programmi di profilassi e di risanamento
per  l'eradicazione  della  tubercolosi,  della  brucellosi  e  della
leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e della  brucellosi
negli allevamenti ovini e caprini,  sentito  il  Comitato  consultivo
regionale in materia di risanamento degli allevamenti di cui all'art.
20-bis; 
      b)  valutazione  dell'andamento  dei   programmi   annuali   di
eradicazione; 
      c) predisposizione delle  misure  di  lotta  nei  confronti  di
specifiche epizoozie; 
      d) ogni altra attivita' di consulenza  e  supporto  tecnico  ai
compiti di cui alle lettere a), b) e c)». 
    2. Dopo l'art. 20 della legge regionale n 0/1982, come sostituito
dal comma 1, e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis  (Comitato  consultivo  regionale  in  materia  di
risanamento  degli  allevamenti).  -  1.  E'  istituito  il  Comitato
consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti  con
il compito di formulare proposte e pareri alla Commissione  sanitaria
regionale di cui all'art. 20. 
    2. Fanno parte del Comitato: 
      a) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di sanita' veterinaria, che  ne  assicura  il  coordinamento,  o  suo
delegato; 
      b) il dirigente della struttura regionale competente in materia
di servizi zootecnici, o suo delegato; 
      c) tre rappresentanti designati  dalle  associazioni  regionali
degli allevatori. 
    3.  La  partecipazione  ai  lavori  del  Comitato  e'  a   titolo
gratuito».