Art. 2 
 
        Modicazioni alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 
 
    1.  L'art.  4  della  legge  regionale  26  marzo  1993,  n.   17
(Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende  di
allevamento), e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4(Identificazione) - 1. I  capi  della  specie  suina  ed
equina sono  identificati  a  cura  dell'AREV  secondo  le  modalita'
stabilite dalla normativa statale vigente. 
    2. I capi della specie bovina e  ovi-caprina  sono  identificati,
rispettivamente, entro venti giorni ed entro sei mesi  dalla  nascita
dell'animale, e  comunque  prima  che  il  capo  lasci  l'azienda  di
nascita, mediante l'apposizione di una marca auricolare provvista  di
microchip al padiglione auricolare sinistro e di una marca auricolare
semplice al padiglione auricolare destro. Per la  specie  bovina,  la
marca auricolare e' munita di un dispositivo per il  prelevamento  di
campioni di materiale biologico. 
    3. Ai capi della specie bovina e ovi-caprina provenienti da altre
regioni italiane o da stati esteri, sprovvisti  di  marca  auricolare
dotata  di  dispositivo   elettronico,   la   marca   auricolare   di
identificazione  apposta  al  padiglione   auricolare   sinistro   e'
sostituita con una provvista di microchip. 
    4. L'AREV, entro trenta  giorni  dall'identificazione,  trasmette
alla struttura regionale competente in materia di servizi  zootecnici
l'elenco  descrittivo  degli  animali  identificati,  ai  fini  della
registrazione all'anagrafe del bestiame». 
    2. L'art. 8 della legge regionale n. 17/1993  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 8 (Composizione) - 1. La Commissione di cui all'art. 7 e'
composta dai seguenti soggetti, o loro delegati: 
        a) il  dirigente  della  struttura  regionale  competente  in
materia di servizi zootecnici; 
        b) i dirigenti dei servizi  veterinari  del  Dipartimento  di
prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta; 
        c) il direttore dell'AREV. 
    2. La  Commissione  puo'  essere  integrata,  in  relazione  agli
argomenti   trattati,    da    un    rappresentante    dell'ente    o
dell'associazione interessati».