Art. 2 Modicazioni alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 1. L'art. 4 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), e' sostituito dal seguente: «Art. 4(Identificazione) - 1. I capi della specie suina ed equina sono identificati a cura dell'AREV secondo le modalita' stabilite dalla normativa statale vigente. 2. I capi della specie bovina e ovi-caprina sono identificati, rispettivamente, entro venti giorni ed entro sei mesi dalla nascita dell'animale, e comunque prima che il capo lasci l'azienda di nascita, mediante l'apposizione di una marca auricolare provvista di microchip al padiglione auricolare sinistro e di una marca auricolare semplice al padiglione auricolare destro. Per la specie bovina, la marca auricolare e' munita di un dispositivo per il prelevamento di campioni di materiale biologico. 3. Ai capi della specie bovina e ovi-caprina provenienti da altre regioni italiane o da stati esteri, sprovvisti di marca auricolare dotata di dispositivo elettronico, la marca auricolare di identificazione apposta al padiglione auricolare sinistro e' sostituita con una provvista di microchip. 4. L'AREV, entro trenta giorni dall'identificazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione all'anagrafe del bestiame». 2. L'art. 8 della legge regionale n. 17/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Composizione) - 1. La Commissione di cui all'art. 7 e' composta dai seguenti soggetti, o loro delegati: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici; b) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta; c) il direttore dell'AREV. 2. La Commissione puo' essere integrata, in relazione agli argomenti trattati, da un rappresentante dell'ente o dell'associazione interessati».