Art. 3 Modificazioni alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 1. Al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (norme di profilassi e cura delle malattie degli animali), le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/ CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari), mediante assunzione a proprio carico del cinquanta per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/ CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), mediante assunzione a proprio carico del 40 per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico». 2. Il comma 1, dell'art. 2, della legge regionale n. 3/1996 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di usufruire dei benefici economici di cui all'art. 1, la dispensazione dei medicinali presso le farmacie pubbliche e private convenzionate della Valle d'Aosta e' effettuata su presentazione di prescrizione medico-veterinaria redatta su moduli predisposti, anche su supporto informatico, dalla struttura regionale competente in materia di sanita' veterinaria e con le modalita' dalla stessa indicate». 3. Al comma 2, dell'art. 2, della legge regionale n. 3/1996, le parole: "Il modulario" sono sostituite dalle seguenti: "Il modulo". 4. Al comma 3, dell'art. 2, della legge regionale n. 3/1996, le parole: "L'uso del modulario" sono sostituite dalle seguenti: "L'uso del modulo". 5. Il comma 4, dell'art. 2, della legge regionale n. 3/1996 e' abrogato. 6. Al comma 1, dell'art. 3, della legge regionale n. 3/1996, le parole: "e dell'art. 32 del d.lgs. n. 119/1992" sono sostituite dalle seguenti: "e al d.lgs. 193/2006".