Art. 3 
 
      Modificazioni alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 
 
    1. Al comma 1, dell'art. 1,  della  legge  regionale  23  gennaio
1996, n. 3 (norme di profilassi e cura delle malattie degli animali),
le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) e g), del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (Attuazione  delle  direttive  n.
81/851/CEE, n. 81/852/ CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative  ai
medicinali veterinari), mediante  assunzione  a  proprio  carico  del
cinquanta per cento del relativo prezzo di vendita al pubblico»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, comma 1, lettere c)  e
d), del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193  (Attuazione  della
direttiva 2004/28/  CE  recante  codice  comunitario  dei  medicinali
veterinari), mediante assunzione a proprio carico del  40  per  cento
del relativo prezzo di vendita al pubblico». 
    2. Il comma 1, dell'art. 2, della legge regionale  n.  3/1996  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. Al fine di usufruire dei benefici economici di cui all'art.
1, la dispensazione dei medicinali presso  le  farmacie  pubbliche  e
private  convenzionate  della  Valle   d'Aosta   e'   effettuata   su
presentazione di prescrizione medico-veterinaria  redatta  su  moduli
predisposti, anche su supporto informatico, dalla struttura regionale
competente in materia di sanita' veterinaria e con le modalita' dalla
stessa indicate». 
    3. Al comma 2, dell'art. 2, della legge regionale n.  3/1996,  le
parole: "Il modulario" sono sostituite dalle seguenti: "Il modulo". 
    4. Al comma 3, dell'art. 2, della legge regionale n.  3/1996,  le
parole: "L'uso del modulario" sono sostituite dalle seguenti:  "L'uso
del modulo". 
    5. Il comma 4, dell'art. 2, della legge regionale  n.  3/1996  e'
abrogato. 
    6. Al comma 1, dell'art. 3, della legge regionale n.  3/1996,  le
parole: "e dell'art. 32 del d.lgs. n. 119/1992" sono sostituite dalle
seguenti: "e al d.lgs. 193/2006".