Art. 4 
 
      (Modificazione alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 
 
    1. La lettera c) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 22
aprile  2002,  n.  3  (Incentivi  regionali  per  l'attuazione  degli
interventi sanitari a favore del bestiame di  interesse  zootecnico),
e' sostituita dalla seguente: 
      «c) i dirigenti dei  servizi  veterinari  del  Dipartimento  di
prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle  d'Aosta
(Azienda USL), o loro delegati».