Art. 4 (Modificazione alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 1. La lettera c) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), e' sostituita dalla seguente: «c) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati».