Art. 5 
 
     Modificazioni alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 
 
    1. Il comma 1, dell'art. 13, della legge  regionale  22  novembre
2010, n. 37 (nuove disposizioni per  la  tutela  e  per  il  corretto
trattamento degli  animali  di  affezione.  Abrogazione  della  legge
regionale 28 aprile 1994, n. 14), e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Chiunque  intenda  procedere  all'allestimento,   a   fini
commerciali,  di  allevamenti,   centri   di   vendita,   centri   di
addestramento o pensioni per  animali  di  affezione  domestici  deve
farne preventiva richiesta al Comune territorialmente  competente  al
fine  di  ottenere  l'autorizzazione  sanitaria  all'esercizio  delle
predette attivita'. L'autorizzazione e' subordinata al  rilascio,  da
parte  dei  servizi  veterinari  dell'Azienda  USL,  di   un   parere
igienico-sanitario di conformita' degli ambienti, delle  strutture  e
delle attrezzature delle attivita'  in  corso  di  allestimento  alle
norme vigenti in materia di igiene, sanita'  pubblica  e  allevamento
degli animali. Le predette attivita' restano sottoposte  a  vigilanza
sanitaria permanente». 
    2. Il comma 2, dell'art. 13, della legge regionale n. 37/2010  e'
abrogato.