Art. 5 Modificazioni alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 1. Il comma 1, dell'art. 13, della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14), e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per animali di affezione domestici deve farne preventiva richiesta al Comune territorialmente competente al fine di ottenere l'autorizzazione sanitaria all'esercizio delle predette attivita'. L'autorizzazione e' subordinata al rilascio, da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL, di un parere igienico-sanitario di conformita' degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature delle attivita' in corso di allestimento alle norme vigenti in materia di igiene, sanita' pubblica e allevamento degli animali. Le predette attivita' restano sottoposte a vigilanza sanitaria permanente». 2. Il comma 2, dell'art. 13, della legge regionale n. 37/2010 e' abrogato.