Art. 6 
 
                             Abrogazioni 
 
    1.  La  legge  regionale  17  luglio  1995,   n.   23   (sanzioni
amministrative in materia di protezione degli animali da  allevamento
e da macello ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623
(ratifica ed esecuzione  delle  convenzioni  sulla  protezione  degli
animali  negli  allevamenti  e  sulla  protezione  degli  animali  da
macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e  il
10 maggio 1979), e' abrogata. 
    2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni: 
      a) l'art. 2 della legge regionale 1 ° dicembre 1997, n. 39; 
      b) i commi 1 e 2  dell'art.  3  del  regolamento  regionale  28
aprile 1998, n. 5.