Art. 6 Abrogazioni 1. La legge regionale 17 luglio 1995, n. 23 (sanzioni amministrative in materia di protezione degli animali da allevamento e da macello ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979), e' abrogata. 2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni: a) l'art. 2 della legge regionale 1 ° dicembre 1997, n. 39; b) i commi 1 e 2 dell'art. 3 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5.