Art. 11 
 
  Registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario 
 
    1. Presso la Ripartizione provinciale Presidenza e' istituito  il
registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario. 
    2. Ai fini dell'iscrizione nel registro  provinciale  di  cui  al
comma 1, le organizzazioni e gli enti devono soddisfare  i  requisiti
di cui all'art. 5, comma 1.