Art. 12 
 
              Formazione nel servizio civile volontario 
 
    1. Salva la formazione  di  base,  organizzata  dalla  Provincia,
spetta ai promotori del servizio civile l'addestramento specifico dei
volontari e delle volontarie; essi si possono avvalere a tal fine del
supporto di coordinamenti o forme associative di promotori. 
    2. I promotori del servizio civile volontario provvedono inoltre,
in   collaborazione   con   la   Provincia,   alla    formazione    e
all'aggiornamento delle  persone  responsabili  del  servizio  civile
all'interno dell'organizzazione o dell'ente stesso.