Art. 12 Formazione nel servizio civile volontario 1. Salva la formazione di base, organizzata dalla Provincia, spetta ai promotori del servizio civile l'addestramento specifico dei volontari e delle volontarie; essi si possono avvalere a tal fine del supporto di coordinamenti o forme associative di promotori. 2. I promotori del servizio civile volontario provvedono inoltre, in collaborazione con la Provincia, alla formazione e all'aggiornamento delle persone responsabili del servizio civile all'interno dell'organizzazione o dell'ente stesso.