Art. 13 
 
               Approvazione dei progetti ed interventi 
 
    1. La ripartizione provinciale competente approva i  progetti  di
servizio civile volontario  presentati  dai  promotori  del  servizio
civile volontario  nei  termini  e  con  le  modalita'  indicate  nei
rispettivi bandi. 
    2. I volontari e le volontarie  del  servizio  civile  volontario
devono essere  affiancati,  all'interno  dell'organizzazione  o  ente
promotore, da un tutore o una tutrice nonche' da  un  responsabile  o
una responsabile per il servizio civile volontario che devono  essere
indicati nel progetto.