Art. 13 Approvazione dei progetti ed interventi 1. La ripartizione provinciale competente approva i progetti di servizio civile volontario presentati dai promotori del servizio civile volontario nei termini e con le modalita' indicate nei rispettivi bandi. 2. I volontari e le volontarie del servizio civile volontario devono essere affiancati, all'interno dell'organizzazione o ente promotore, da un tutore o una tutrice nonche' da un responsabile o una responsabile per il servizio civile volontario che devono essere indicati nel progetto.