Art. 14 
 
       Competenze nell'ambito del servizio sociale volontario 
 
    1.  Nell'ambito  del  servizio  sociale  volontario   la   Giunta
provinciale esercita, in base alle disposizioni di cui alla  presente
legge, le funzioni  di  disciplina,  programmazione,  approvazione  e
vigilanza e provvede a: 
      a)  fissare  le  condizioni  per  l'espletamento  del  servizio
sociale volontario; 
    b) definire la durata degli interventi; 
    c) stabilire ed erogare i rimborsi spese spettanti ai volontari e
alle volontarie del servizio sociale; 
      d) disciplinare i diritti e i  doveri  dei  volontari  e  delle
volontarie del servizio sociale; 
      e) curare la programmazione annuale delle  risorse  finanziarie
da  destinare  all'impiego  dei  volontari  e  delle  volontarie  del
servizio sociale e  determinare  i  settori  prioritari  annuali  per
l'impiego dei volontari e delle volontarie; 
      f) assegnare i volontari e le volontarie del  servizio  sociale
ai promotori di cui all'art. 16.