Art. 15 
 
             Volontari e volontarie del servizio sociale 
 
    1. Possono prestare servizio sociale volontario, le  persone  che
hanno: 
    a) un'eta' non inferiore ai 29 anni; 
      b)  la  residenza  stabile  in  provincia  di  Bolzano   e   la
cittadinanza italiana oppure di un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea; 
      c)  i  requisiti  per  l'espletamento  dei  servizi  richiesti,
spettando ai promotori di cui all'art. 16 il compito di verificare di
volta in volta la necessaria idoneita'. 
    2. Puo' prestare, inoltre, il servizio  volontario  il  personale
della Provincia autonoma di Bolzano e degli  enti  pubblici  da  essa
dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza  legislativa
propria o delegata nonche' il  personale  docente  stipendiato  dalla
Provincia.  Tale  servizio  puo'  essere  svolto,  su   istanza   del
personale, nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo
per raggiunti limiti di eta' previsto dalla normativa  previdenziale.
In tal caso e' esclusa la possibilita' di proroga in servizio dopo il
raggiungimento del limite di eta' per il collocamento  a  riposo.  Le
relative modalita'  e  condizioni  nonche'  i  relativi  doveri  sono
determinati, per le parti di rispettiva  competenza,  dalla  presente
disciplina nonche'  dalle  disposizioni  provinciali  in  materia  di
personale. 
    3. Per il personale di cui al comma 2 e' fissato  un  contingente
annuale nel programma di cui all'art. 14, comma 1, lettera e).