Art. 15 Volontari e volontarie del servizio sociale 1. Possono prestare servizio sociale volontario, le persone che hanno: a) un'eta' non inferiore ai 29 anni; b) la residenza stabile in provincia di Bolzano e la cittadinanza italiana oppure di un altro Stato membro dell'Unione europea; c) i requisiti per l'espletamento dei servizi richiesti, spettando ai promotori di cui all'art. 16 il compito di verificare di volta in volta la necessaria idoneita'. 2. Puo' prestare, inoltre, il servizio volontario il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata nonche' il personale docente stipendiato dalla Provincia. Tale servizio puo' essere svolto, su istanza del personale, nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' previsto dalla normativa previdenziale. In tal caso e' esclusa la possibilita' di proroga in servizio dopo il raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo. Le relative modalita' e condizioni nonche' i relativi doveri sono determinati, per le parti di rispettiva competenza, dalla presente disciplina nonche' dalle disposizioni provinciali in materia di personale. 3. Per il personale di cui al comma 2 e' fissato un contingente annuale nel programma di cui all'art. 14, comma 1, lettera e).