Art. 16 
 
              Promotori del servizio sociale volontario 
 
    1. Il servizio  sociale  volontario  puo'  essere  svolto  presso
organizzazioni ed enti di diritto privato e pubblico che soddisfano i
requisiti di cui all'art. 5, comma 1. 
    2. Le organizzazioni ed enti, nell'ambito della loro attivita'  e
in base alle relative  esigenze  e  risorse,  offrono  interventi  di
durata diversa nei settori di cui all'art. 4, comma 2,  per  i  quali
possono candidarsi le persone di cui all'art. 15. 
    3. Le organizzazioni e gli enti stipulano con i  volontari  e  le
volontarie del servizio sociale  una  convenzione  che  disciplina  i
reciproci diritti e doveri.