Art. 17 
 
               Durata del servizio sociale volontario 
 
    1. Il periodo massimo di impiego di volontari o volontarie presso
organizzazioni ed enti del servizio  sociale  non  puo'  superare  il
limite di 32 mesi. 
    2. Nei settori di  cui  all'art.  4,  comma  2,  lettera  a),  e'
consentito un ulteriore impiego presso un'altra organizzazione o ente
idoneo nel limite massimo di cui al comma 1. 
    3. Se il servizio e' svolto nelle aziende  pubbliche  di  servizi
alla persona oppure nelle case di riposo e centri di degenza, non  si
applicano i limiti temporali di cui ai commi 1 e 2.