Art. 18 
 
              Requisiti necessari per il finanziamento 
 
    1. Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 15, i promotori
del servizio sociale volontario possono presentare alla  ripartizione
provinciale competente richiesta di impiego di un volontario idoneo o
una volontaria idonea per il servizio proposto. 
    2. Il finanziamento avviene in  base  alla  programmazione  delle
risorse finanziarie ai sensi  dell'art.  14,  comma  1,  lettera  e),
nonche'  dei  criteri  per  l'assegnazione  dei  volontari  e   delle
volontarie del servizio sociale.