Art. 18 Requisiti necessari per il finanziamento 1. Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 15, i promotori del servizio sociale volontario possono presentare alla ripartizione provinciale competente richiesta di impiego di un volontario idoneo o una volontaria idonea per il servizio proposto. 2. Il finanziamento avviene in base alla programmazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), nonche' dei criteri per l'assegnazione dei volontari e delle volontarie del servizio sociale.