Art. 19 
 
        Volontari e volontarie del servizio volontario estivo 
 
    1. Possono prestare servizio volontario  estivo  ai  sensi  della
presente legge, i giovani e le giovani di eta' compresa fra i 15 e  i
19  anni,  che  frequentano  in  provincia  di  Bolzano  una   scuola
secondaria di primo grado, una scuola secondaria di secondo  grado  o
una scuola di formazione professionale  di  qualsiasi  tipo  e  forma
giuridica.