Art. 19 Volontari e volontarie del servizio volontario estivo 1. Possono prestare servizio volontario estivo ai sensi della presente legge, i giovani e le giovani di eta' compresa fra i 15 e i 19 anni, che frequentano in provincia di Bolzano una scuola secondaria di primo grado, una scuola secondaria di secondo grado o una scuola di formazione professionale di qualsiasi tipo e forma giuridica.