Art. 20 
 
                             Candidature 
 
    1. Le scuole superiori e  le  scuole  professionali  informano  i
propri  studenti  e  studentesse  sui  servizi  estivi  offerti   dai
promotori di cui all'art. 21, che presentano alle  scuole  stesse  la
propria offerta di attivita' estive entro il 30 aprile di ogni anno. 
    2. L'offerta deve contenere una descrizione completa  dell'ambito
d'impiego e delle attivita' collegate al servizio estivo. 
    3. Oltre alle informazioni fornite dalle scuole i  giovani  e  le
giovani sono informati, anche attraverso l'apposita  pagina  internet
della Provincia, in merito alle attivita' proposte dai promotori. 
    4. Gli studenti  e  le  studentesse  presentano  direttamente  ai
promotori la propria domanda di impiego per l'ambito prescelto.