Art. 20 Candidature 1. Le scuole superiori e le scuole professionali informano i propri studenti e studentesse sui servizi estivi offerti dai promotori di cui all'art. 21, che presentano alle scuole stesse la propria offerta di attivita' estive entro il 30 aprile di ogni anno. 2. L'offerta deve contenere una descrizione completa dell'ambito d'impiego e delle attivita' collegate al servizio estivo. 3. Oltre alle informazioni fornite dalle scuole i giovani e le giovani sono informati, anche attraverso l'apposita pagina internet della Provincia, in merito alle attivita' proposte dai promotori. 4. Gli studenti e le studentesse presentano direttamente ai promotori la propria domanda di impiego per l'ambito prescelto.