Art. 21 Promotori del servizio volontario estivo per giovani 1. Per promotori del servizio volontario estivo si intendono le organizzazioni e gli enti privati e pubblici che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5, comma 1, e che comunicano annualmente, nei termini di cui all'art. 20, comma 1, la propria disponibilita' ad impiegare dei giovani durante il periodo estivo e si impegnano ad informare il competente ufficio provinciale e le scuole superiori e professionali circa i posti disponibili e gli ambiti d'impiego. 2. Spetta ai promotori coordinare, assistere e preparare tecnicamente i giovani e le giovani per il relativo impiego. I giovani e le giovani sono affiancati da un tutore o una tutrice che li assiste durante il loro periodo di servizio. 3. I promotori stipulano con i singoli giovani una convenzione che disciplina i rispettivi diritti e doveri. 4. Nell'espletamento dei servizi all'interno dei singoli ambiti di impiego vanno rispettati soprattutto i diritti dei giovani e delle giovani e considerati prioritariamente il loro bene e l'accrescimento delle loro competenze.