Art. 21 
 
        Promotori del servizio volontario estivo per giovani 
 
    1. Per promotori del servizio volontario estivo si  intendono  le
organizzazioni e gli  enti  privati  e  pubblici  che  rispondono  ai
requisiti di cui all'art. 5, comma 1, e che  comunicano  annualmente,
nei termini di cui all'art. 20, comma 1, la propria disponibilita' ad
impiegare dei giovani durante il periodo estivo  e  si  impegnano  ad
informare il competente ufficio provinciale e le scuole  superiori  e
professionali circa i posti disponibili e gli ambiti d'impiego. 
    2.  Spetta  ai  promotori  coordinare,  assistere   e   preparare
tecnicamente i giovani e  le  giovani  per  il  relativo  impiego.  I
giovani e le giovani sono affiancati da un tutore o una  tutrice  che
li assiste durante il loro periodo di servizio. 
    3. I promotori stipulano con i singoli  giovani  una  convenzione
che disciplina i rispettivi diritti e doveri. 
    4. Nell'espletamento dei servizi all'interno dei  singoli  ambiti
di impiego vanno rispettati soprattutto i diritti dei giovani e delle
giovani e considerati prioritariamente il loro bene e l'accrescimento
delle loro competenze.