Art. 22 Rimborso spese 1. A conclusione del servizio volontario i giovani e le giovani ricevono un rimborso spese, il cui importo e' stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 6, comma 2. 2. L'importo e' erogato ai giovani e alle giovani dal promotore e viene rimborsato dalla Provincia.