Art. 22 
 
                           Rimborso spese 
 
    1. A conclusione del servizio volontario i giovani e  le  giovani
ricevono un rimborso spese, il cui importo e' stabilito dalla  Giunta
provinciale ai sensi dell'art. 6, comma 2. 
    2. L'importo e' erogato ai giovani e alle giovani dal promotore e
viene rimborsato dalla Provincia.