Art. 23 Competenze nel settore del volontariato estivo per giovani 1. Nell'ambito del volontariato estivo per giovani la Giunta provinciale esercita le funzioni di programmazione, approvazione e vigilanza. A tal fine essa definisce: a) l'ammontare del rimborso spese spettante ai giovani e alle giovani a conclusione del servizio prestato; b) il numero massimo di posti che possono essere approvati annualmente per il servizio volontario estivo; c) le condizioni del servizio dei giovani e delle giovani.