Art. 23 
 
     Competenze nel settore del volontariato estivo per giovani 
 
    1. Nell'ambito del volontariato  estivo  per  giovani  la  Giunta
provinciale esercita le funzioni di  programmazione,  approvazione  e
vigilanza. A tal fine essa definisce: 
      a) l'ammontare del rimborso spese spettante ai giovani  e  alle
giovani a conclusione del servizio prestato; 
    b) il numero  massimo  di  posti  che  possono  essere  approvati
annualmente per il servizio volontario estivo; 
    c) le condizioni del servizio dei giovani e delle giovani.