Art. 25 
 
                      Regolamento d'esecuzione 
 
    1. Con regolamento d'esecuzione vengono disciplinati  i  seguenti
aspetti: 
      a) i criteri per l'approvazione delle richieste di assegnazione
di volontari e volontarie al servizio sociale; 
      b) i diritti e gli obblighi dei volontari  e  delle  volontarie
del servizio sociale; 
      c) le forme di riconoscimento e benefici a favore dei volontari
e delle volontarie del servizio sociale; 
      d) la disciplina dei servizi volontari estivi per  giovani,  in
specie gli obblighi e i diritti dei promotori nonche' dei  giovani  e
delle giovani; 
      e) i benefici nonche' i riconoscimenti del servizio  volontario
estivo; 
      f) le modalita' per l'iscrizione nel  registro  provinciale  di
cui all'art. 11, comma 1; 
      g) i criteri  per  l'approvazione  dei  progetti  del  servizio
civile volontario; 
      h) gli  ulteriori  benefici  previsti  per  i  volontari  e  le
volontarie del servizio civile; 
      i) le modalita' per il monitoraggio e il controllo dei  servizi
volontari nonche' delle convenzioni di cui alla presente legge; 
      j)  le  ispezioni  nonche'  le  sanzioni  in  caso  di  mancata
osservanza delle norme della presente legge.