Art. 25 Regolamento d'esecuzione 1. Con regolamento d'esecuzione vengono disciplinati i seguenti aspetti: a) i criteri per l'approvazione delle richieste di assegnazione di volontari e volontarie al servizio sociale; b) i diritti e gli obblighi dei volontari e delle volontarie del servizio sociale; c) le forme di riconoscimento e benefici a favore dei volontari e delle volontarie del servizio sociale; d) la disciplina dei servizi volontari estivi per giovani, in specie gli obblighi e i diritti dei promotori nonche' dei giovani e delle giovani; e) i benefici nonche' i riconoscimenti del servizio volontario estivo; f) le modalita' per l'iscrizione nel registro provinciale di cui all'art. 11, comma 1; g) i criteri per l'approvazione dei progetti del servizio civile volontario; h) gli ulteriori benefici previsti per i volontari e le volontarie del servizio civile; i) le modalita' per il monitoraggio e il controllo dei servizi volontari nonche' delle convenzioni di cui alla presente legge; j) le ispezioni nonche' le sanzioni in caso di mancata osservanza delle norme della presente legge.