Art. 27 
Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, recante 
«Promozione dell'attivita' di cooperazione e della cultura di pace  e
  di solidarieta'». 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale  19  marzo
1991, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi: 
      "2. Il personale della Provincia e degli enti pubblici da  essa
dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza  legislativa
propria o delegata, nonche' il personale  docente  stipendiato  dalla
Provincia puo' essere impiegato nel corso del biennio antecedente  il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di  eta',  previsti  dalla
vigente normativa previdenziale, nelle attivita' di cui  all'art.  2,
comma 1, lettere da a) a e), nonche' comma 2. In tal caso e'  esclusa
la possibilita' di proroga in servizio  dopo  il  raggiungimento  del
limite di eta' per il collocamento a riposo. 
    3. La Giunta provinciale  fissa  annualmente  il  limite  massimo
delle unita' di personale che puo' avvalersi della facolta' di cui al
comma  1.  Le  relative  condizioni,  obblighi   e   modalita'   sono
determinati  sia  dalle  disposizioni  provinciali   riguardanti   il
personale sia dalla Giunta provinciale ai sensi della presente legge. 
    4. La collocazione e l'assegnazione  del  personale  avviene,  su
esplicita  richiesta  degli  interessati,  tramite  le   Ripartizioni
provinciali  Personale  e  Presidenza.  All'uopo  la  Provincia  puo'
stipulare  convenzioni  con  organizzazioni  locali,   nazionali   ed
internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo.
Ai fini dell'assegnazione del personale e' necessario il consenso del
direttore dell'unita' organizzativa di appartenenza.  La  valutazione
dell'idoneita'   dei   singoli    candidati    e'    di    pertinenza
dell'organizzazione  presso  la  quale  verra'  svolto  il  servizio.
Requisito necessario per l'accesso al servizio e' il possesso di  una
adeguata  formazione  per  l'impiego  e  per  la  collaborazione   ai
progetti. I relativi corsi sono proposti dall'organizzazione. 
    5. L'impiego del personale di cui al comma 2 puo' avvenire  anche
nell'ambito dei progetti e programmi di  cooperazione  allo  sviluppo
promossi dalla Provincia. 
    6. I rimborsi spese riconosciuti per la missione sono determinati
dalla Giunta provinciale e sono a carico delle spese generali per  il
personale della Provincia. La stipulazione di un'assicurazione per la
copertura della responsabilita' civile e del rischio d'infortunio  e'
a carico dell'organizzazione.»