Art. 28 
 
   Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante 
      «Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia» 
 
    1. Dopo la lettera f)  del  comma  2  dell'art.  13  della  legge
provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e' aggiunta la seguente lettera: 
      «g) distacco del personale avente  i  requisiti  fissati  dalle
leggi provinciali di settore  presso  enti  pubblici  o  privati  per
prestare  servizio  sociale  volontario  e  per  svolgere   attivita'
nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, compresa la  disciplina
dei rispettivi rapporti e contratti di lavoro.»