Art. 29 
Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante 
«Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia  Autonoma
  di Bolzano». 
    1. I commi 1 e 3 dell'art. 4 della legge  provinciale  23  aprile
1992, n. 10, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: 
    «1. La Direzione generale provvede agli  adempimenti  riguardanti
le questioni  organizzative  inter-dipartimentali,  al  coordinamento
generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con  la
Corte dei  Conti.  Alle  dipendenze  della  Direzione  generale  sono
collocate le Ripartizioni Presidenza ed  Avvocatura  della  Provincia
nonche' Europa, e altre ripartizioni che potranno essere  individuate
con il decreto di cui all'art. 5, comma 2. Nell'assolvere le funzioni
di rappresentanza e difesa in giudizio l'Avvocatura  della  Provincia
e' posta alle  dipendenze  funzionali  del  Presidente  della  Giunta
provinciale. 
    3. Il Direttore generale esercita le funzioni di Segretario della
Giunta provinciale e provvede  al  rogito  dei  contratti  nei  quali
l'amministrazione  provinciale  e'  parte   e   all'autentica   delle
scritture   private   e   degli   atti   unilaterali   nell'interesse
dell'Amministrazione  provinciale  stessa.  Esercita,   inoltre,   le
funzioni  di  direttore   di   dipartimento   nei   confronti   delle
ripartizioni di cui al comma 1 e di  direttore  di  ripartizione  nei
confronti  degli  uffici  o  delle  aree   eventualmente   costituite
nell'ambito della Direzione generale.» 
    2. I punti 2 e 8 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile
1992, n. 10, e successive modifiche, sono soppressi. Le funzioni  ivi
individuate sono riorganizzate nell'ambito della Direzione generale.