Art. 3 Tipologie di intervento 1. Le finalita' di cui all'art. 1 vengono realizzate tramite: a) ilservizio civile provinciale volontario prestato da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo massimo di 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, dietro crediti e benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 5 e 6, nonche' tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64; b) il servizio sociale volontario svolto da persone adulte a partire dall'eta' di 29 anni, per una durata massima di 32 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, grazie al quale i volontari e le volontarie conseguono i crediti e i benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 5 e 6; c) il servizio volontario estivo prestato da giovani di eta' compresa tra i 15 e i 19 anni, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, per un periodo da 6 a 8 settimane, grazie al quale i giovani e le giovani conseguono i crediti e i benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 4, 5 e 6, con la tutela dei loro diritti.