Art. 3 
 
                       Tipologie di intervento 
 
    1. Le finalita' di cui all'art. 1 vengono realizzate tramite: 
      a) ilservizio civile provinciale volontario prestato da giovani
di eta' compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo  massimo  di  12
mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto  pubblico  e  privato,
dietro crediti e benefici di cui all'art. 6,  commi  1,  2,  5  e  6,
nonche' tramite il servizio civile nazionale volontario di  cui  alla
legge 6 marzo 2001, n. 64; 
    b) il servizio sociale volontario  svolto  da  persone  adulte  a
partire dall'eta' di 29 anni, per una  durata  massima  di  32  mesi,
presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e  privato,  grazie
al quale i volontari  e  le  volontarie  conseguono  i  crediti  e  i
benefici di cui all'art. 6, commi 1, 2, 5 e 6; 
      c) il servizio volontario estivo prestato da  giovani  di  eta'
compresa tra i 15 e i 19  anni,  presso  organizzazioni  ed  enti  di
diritto pubblico e privato, per un periodo da 6 a 8 settimane, grazie
al quale i giovani e le giovani conseguono i crediti e i benefici  di
cui all'art. 6, commi 1, 2, 4, 5 e 6, con la tutela dei loro diritti.