Art. 30 Norma finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dal Titolo I della presente legge si provvede con lo stanziamento di spesa gia' disposto in bilancio sull'unita' previsionale di base 09130 a carico dell'esercizio 2012 e autorizzato per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall'art. 26. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal Titolo II della presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa gia' disposte in bilancio sull'unita' previsionale di base 02100 a carico dell'esercizio 2012. 3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con la legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 19 novembre 2012 DURNWALDER