Art. 30 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dal  Titolo  I  della
presente legge si provvede con lo stanziamento di spesa gia' disposto
in  bilancio  sull'unita'  previsionale  di  base  09130   a   carico
dell'esercizio 2012 e autorizzato per  gli  interventi  di  cui  alla
legge provinciale abrogata dall'art. 26. 
    2. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dal  Titolo  II  della
presente legge si  provvede  con  le  autorizzazioni  di  spesa  gia'
disposte in bilancio sull'unita' previsionale di base 02100 a  carico
dell'esercizio 2012. 
    3. La spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari  e'
stabilita con la legge finanziaria annuale. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Bolzano, 19 novembre 2012 
 
                             DURNWALDER