Art. 4 
 
                        Settori di intervento 
 
    1. L'impiego dei  volontari  e  delle  volontarie  non  determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 
    2. Il servizio civile provinciale volontario ai  sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera a), e il servizio  sociale  volontario  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), possono essere svolti nei  seguenti
ambiti: 
      a) assistenza sanitaria e sociale; 
    b) reinserimento sociale nonche' interventi di emergenza; 
    c) educazione, servizio giovani e promozione culturale; 
      d) tutela del patrimonio ambientale ed artistico; 
      e) protezione civile; 
      f) tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; 
      g) educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano; 
      h) attivita' del tempo libero e di educazione sportiva. 
    3. Il servizio volontario estivo,  prestato  da  giovani  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), e' limitato ai seguenti ambiti: 
      a) assistenza sanitaria e sociale; 
      b) educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano; 
      c) protezione civile; 
      d) tutela dell'ambiente. 
    4. I servizi di cui all'art. 3, comma 1, comprendono attivita' di
progetto e attivita' pratiche di supporto che, nel caso  dei  servizi
di cui all'art. 3, comma 1,  lettere  a)  e  c),  sono  orientate  ad
obiettivi di apprendimento e  di  conoscenza  e  vengono  svolti  con
l'assistenza di un tutore o una tutrice. 
    5. Il servizio  si  svolge  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle
capacita' dei volontari e delle volontarie,  dei  quali  promuove  la
formazione e l'apprendimento di competenze sociali e professionali.