Art. 4 Settori di intervento 1. L'impiego dei volontari e delle volontarie non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 2. Il servizio civile provinciale volontario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), e il servizio sociale volontario ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), possono essere svolti nei seguenti ambiti: a) assistenza sanitaria e sociale; b) reinserimento sociale nonche' interventi di emergenza; c) educazione, servizio giovani e promozione culturale; d) tutela del patrimonio ambientale ed artistico; e) protezione civile; f) tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; g) educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano; h) attivita' del tempo libero e di educazione sportiva. 3. Il servizio volontario estivo, prestato da giovani di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e' limitato ai seguenti ambiti: a) assistenza sanitaria e sociale; b) educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano; c) protezione civile; d) tutela dell'ambiente. 4. I servizi di cui all'art. 3, comma 1, comprendono attivita' di progetto e attivita' pratiche di supporto che, nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), sono orientate ad obiettivi di apprendimento e di conoscenza e vengono svolti con l'assistenza di un tutore o una tutrice. 5. Il servizio si svolge nel rispetto dei diritti e delle capacita' dei volontari e delle volontarie, dei quali promuove la formazione e l'apprendimento di competenze sociali e professionali.