Art. 5 
 
                   Promotori dei servizi volontari 
 
    1. Promotori di servizi volontari ai sensi della  presente  legge
sono organizzazioni ed  enti  privati  o  pubblici  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) non avere scopi di lucro; 
    b) avere finalita' istituzionali rientranti in uno dei settori di
cui all'art. 4, commi 2 e 3; 
    c) disporre di capacita' organizzativa e possibilita' di  impiego
proporzionate ai progetti o alle attivita' previste; 
    d) svolgere un'attivita' continuativa da almeno tre anni; 
      e) avere sede in provincia di Bolzano e svolgere l'attivita' in
ambito provinciale.