Art. 5 Promotori dei servizi volontari 1. Promotori di servizi volontari ai sensi della presente legge sono organizzazioni ed enti privati o pubblici in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere scopi di lucro; b) avere finalita' istituzionali rientranti in uno dei settori di cui all'art. 4, commi 2 e 3; c) disporre di capacita' organizzativa e possibilita' di impiego proporzionate ai progetti o alle attivita' previste; d) svolgere un'attivita' continuativa da almeno tre anni; e) avere sede in provincia di Bolzano e svolgere l'attivita' in ambito provinciale.