Art. 6 
 
                         Benefici e crediti 
 
    1. Ai volontari  e  alle  volontarie  sono  garantite,  in  forma
gratuita, le  prestazioni  sanitarie  connesse  all'espletamento  del
servizio volontario di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. Salvo quanto previsto  dal  comma  9,  la  Giunta  provinciale
determina, con delibera da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione, il rimborso spese mensile a favore  dei  volontari  e  delle
volontarie impegnati nei servizi di  cui  all'art.  3,  comma  1.  Il
relativo onere e' a  carico  del  fondo  provinciale  per  i  servizi
volontari di cui all'art. 24. Questi rimborsi spese sono  esenti  dal
pagamento dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  (IRAP),
fatto   salvo   l'obbligo    dell'eventuale    presentazione    della
dichiarazione ai fini IRAP. 
    3. Ai volontari e alle volontarie di cui all'art.  15,  comma  2,
non spetta alcun rimborso spese ai sensi del comma 2. 
    4. Il servizio volontario estivo di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera c), puo' essere riconosciuto come tirocinio scolastico. 
    5. Qualora sussistano i requisiti, i volontari  e  le  volontarie
vengono retribuiti con le modalita'  previste  dagli  articoli  70  e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
    6. A tutti i  volontari  e  tutte  le  volontarie  impegnati  nei
servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono inoltre
garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del  rischio
di infortuni e la responsabilita' civile. I  relativi  oneri  sono  a
carico delle organizzazioni e degli enti presso i quali i volontari e
le volontarie prestano servizio. 
    7. Le esenzioni o le  riduzioni  sui  tributi  locali,  istituiti
dalla Provincia, a favore dei volontari e  delle  volontarie  nonche'
delle organizzazioni e  degli  enti  presso  i  quali  si  svolge  il
servizio  volontario,   saranno   stabilite   con   ulteriori   leggi
provinciali. 
    8.  Ulteriori  forme  di  riconoscimento   e   benefici   saranno
determinate con regolamento d'esecuzione. 
    9. Se il servizio di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  a),  e'
svolto ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ai volontari e  alle
volontarie spetta l'assegno per il servizio civile di cui all'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77,  comprese  le
eventuali indennita'. Non spetta loro il rimborso  spese  di  cui  al
comma 2.