Art. 8 Tessera dei servizi volontari 1. I volontari e le volontarie ricevono dall'amministrazione provinciale una tessera di riconoscimento da cui risultano il servizio volontario intrapreso, la relativa durata e il promotore di riferimento. La tessera costituisce titolo giuridico per la fruizione dei crediti, benefici e riconoscimenti previsti.