Art. 8 
 
                    Tessera dei servizi volontari 
 
    1. I volontari  e  le  volontarie  ricevono  dall'amministrazione
provinciale  una  tessera  di  riconoscimento  da  cui  risultano  il
servizio volontario intrapreso, la relativa durata e il promotore  di
riferimento. La tessera costituisce titolo giuridico per la fruizione
dei crediti, benefici e riconoscimenti previsti.