Art. 9 
 
        Competenze nel settore del servizio civile volontario 
 
    1. La Giunta provinciale esercita, in base alle  disposizioni  di
cui alla presente legge, le funzioni di disciplina, programmazione  e
vigilanza sul servizio civile provinciale. In particolare  la  Giunta
provvede a: 
      a) fissare le condizioni per l'espletamento del servizio; 
      b) definire la durata degli interventi; 
      c) stabilire ed erogare i rimborsi spese spettanti ai volontari
e alle volontarie del servizio civile; 
      d) disciplinare i diritti e i  doveri  dei  volontari  e  delle
volontarie del servizio civile; 
      e) curare la programmazione annuale delle  risorse  finanziarie
da destinare all'impiego  di  volontari  e  volontarie  nel  servizio
civile; 
      f) istituire il registro provinciale dei promotori del servizio
civile volontario di cui all'art. 11, comma 1; 
      g) promuovere la formazione di base dei volontari del  servizio
civile, definendo nell'ambito della relativa  programmazione  annuale
le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto; 
      h) esaminare e approvare i progetti di servizio civile  nonche'
vigilare sugli stessi; 
      i) coordinare il sistema informativo e istituire la banca dati. 
    2. Inoltre, la Provincia esercita nell'ambito del servizio civile
nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n.  64,  le  competenze  ad
essa delegate.