Art. 9 Competenze nel settore del servizio civile volontario 1. La Giunta provinciale esercita, in base alle disposizioni di cui alla presente legge, le funzioni di disciplina, programmazione e vigilanza sul servizio civile provinciale. In particolare la Giunta provvede a: a) fissare le condizioni per l'espletamento del servizio; b) definire la durata degli interventi; c) stabilire ed erogare i rimborsi spese spettanti ai volontari e alle volontarie del servizio civile; d) disciplinare i diritti e i doveri dei volontari e delle volontarie del servizio civile; e) curare la programmazione annuale delle risorse finanziarie da destinare all'impiego di volontari e volontarie nel servizio civile; f) istituire il registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario di cui all'art. 11, comma 1; g) promuovere la formazione di base dei volontari del servizio civile, definendo nell'ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto; h) esaminare e approvare i progetti di servizio civile nonche' vigilare sugli stessi; i) coordinare il sistema informativo e istituire la banca dati. 2. Inoltre, la Provincia esercita nell'ambito del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, le competenze ad essa delegate.