(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Con il presente titolo la Regione in modo organico disciplina: 
      a) le  funzioni  e  l'organizzazione  delle  attivita'  a  essa
attribuite in materia di energia dal decreto  legislativo  23  aprile
2002, n. 110  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione  Friuli-Venezia  Giulia  concernenti  il   trasferimento   di
funzioni in  materia  di  energia,  miniere,  risorse  geotermiche  e
incentivi alle imprese); 
      b)  il  riordino  del  conferimento  di  funzioni   e   compiti
amministrativi in materia di energia agli enti locali; 
      c) la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue
diverse articolazioni settoriali. 
    2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con  gli  strumenti
della pianificazione strategica regionale e della politica energetica
comunitaria  e  nazionale,  per  garantire  il  diritto  all'energia,
l'efficienza, l'efficacia, l'economicita' e lo  sviluppo  sostenibile
del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative  volte
a conseguire con equilibrio: 
      a) l'uso efficiente e razionale dell'energia, il suo risparmio,
la  riduzione  degli  sprechi   energetici,   la   valorizzazione   e
l'incentivazione  dell'uso  delle  fonti  rinnovabili  ai  fini   del
miglioramento  dell'ambiente,   della   riduzione   delle   emissioni
inquinanti  e   climalteranti,   e   dell'incremento   dell'autonomia
energetica regionale; 
      b)  la  garanzia  della  sicurezza  dell'approvvigionamento  di
energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la
razionalizzazione delle infrastrutture energetiche; 
      c) il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia, anche
con misure per favorire il suo acquisto  organizzato,  l'importazione
dall'estero e l'aggregazione di societa' di servizi energetici; 
      d) l'incremento della qualita' del sistema energetico regionale
con lo  sviluppo  della  ricerca,  dell'innovazione  tecnologica  nel
settore energetico e dell'uso di  combustibili  con  ridotto  impatto
sull'ambiente; 
      e) l'incremento della  competitivita'  del  sistema  energetico
regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo di
dinamiche concorrenziali; 
      f)  la   diffusione   della   conoscenza   dell'uso   razionale
dell'energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi; 
      g) l'incremento  della  generazione  diffusa  di  energia,  con
impianti di piccola taglia e microgenerazione, anche  con  l'utilizzo
di fonti rinnovabili e sistemi di cogenerazione e  trigenerazione  di
energia; 
      h) la conoscenza e  la  condivisione  dei  temi  energetici  di
interesse collettivo attraverso la formazione,  l'informazione  e  la
diffusione delle informazioni; 
      i)  la  semplificazione,  lo  snellimento,  il  riordino  e  la
razionalizzazione  dei  procedimenti  amministrativi  in  materia  di
energia  e  delle  procedure  per  il  rilascio   dei   provvedimenti
autorizzativi. 
    3. La Regione e le amministrazioni preposte agli  adempimenti  di
cui alle presenti norme si dotano  di  una  struttura  amministrativa
dedicata, con funzioni accentrate e specifiche competenze in  materia
di energia.