Art. 11 
 
                     Intesa fra Stato e Regione 
 
    1.  L'intesa  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del   decreto
legislativo 110/2002, o di cui ad altre norme statali in  materia  di
impianti e infrastrutture  energetiche  di  competenza  autorizzativa
statale,  e'   espressa   dalla   Giunta   regionale,   su   proposta
dell'Assessore regionale competente per l'energia di concerto con gli
altri Assessori eventualmente interessati. Nei procedimenti unificati
statali l'intesa e' espressa successivamente  alla  trasmissione,  da
parte ministeriale, del verbale della conferenza  di  servizi  finale
che riporti le eventuali condizioni, raccomandazioni  e  prescrizioni
che  la  conferenza  stessa  abbia  ritenuto  di  formulare  per   la
costruzione e l'esercizio dell'impianto o dell'infrastruttura. 
    2. Ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 1  e  per
determinare le eventuali  condizioni  alle  quali  essa  puo'  essere
rilasciata, l'Assessore regionale competente per  l'energia  consulta
gli enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli che
abbiano manifestato, nel corso dell'iter istruttorio,  determinazioni
non  favorevoli  sui  progetti  degli   impianti   e   infrastrutture
energetiche oggetto di intesa. 
    3. Considerate le risultanze dei procedimenti  di  ammissibilita'
ambientale, viste le risultanze dei procedimenti  relativi  all'esame
tecnico-amministrativo  con  particolare  riferimento  agli   aspetti
territoriali, socio-economici, sanitari e di sicurezza, esaminata  la
sostenibilita' complessiva degli interventi  previsti,  tenuto  conto
delle risultanze della consultazione con gli enti locali  di  cui  al
comma 2 e di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale ai  fini
dell'espressione dell'intesa individua, valuta ed esprime l'interesse
regionale complessivo. 
    4. L'intesa di cui  al  comma  1  puo'  essere  subordinata  alla
stipula degli accordi di cui all'articolo 17, comma 1.