Art. 11 Intesa fra Stato e Regione 1. L'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, o di cui ad altre norme statali in materia di impianti e infrastrutture energetiche di competenza autorizzativa statale, e' espressa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati. Nei procedimenti unificati statali l'intesa e' espressa successivamente alla trasmissione, da parte ministeriale, del verbale della conferenza di servizi finale che riporti le eventuali condizioni, raccomandazioni e prescrizioni che la conferenza stessa abbia ritenuto di formulare per la costruzione e l'esercizio dell'impianto o dell'infrastruttura. 2. Ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 1 e per determinare le eventuali condizioni alle quali essa puo' essere rilasciata, l'Assessore regionale competente per l'energia consulta gli enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli che abbiano manifestato, nel corso dell'iter istruttorio, determinazioni non favorevoli sui progetti degli impianti e infrastrutture energetiche oggetto di intesa. 3. Considerate le risultanze dei procedimenti di ammissibilita' ambientale, viste le risultanze dei procedimenti relativi all'esame tecnico-amministrativo con particolare riferimento agli aspetti territoriali, socio-economici, sanitari e di sicurezza, esaminata la sostenibilita' complessiva degli interventi previsti, tenuto conto delle risultanze della consultazione con gli enti locali di cui al comma 2 e di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale ai fini dell'espressione dell'intesa individua, valuta ed esprime l'interesse regionale complessivo. 4. L'intesa di cui al comma 1 puo' essere subordinata alla stipula degli accordi di cui all'articolo 17, comma 1.