Art. 12 Autorizzazioni 1. Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4: a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonche' le relative opere e infrastrutture connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi comprese le opere e le linee elettriche necessarie, con riferimento all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'), e alla normativa regionale in materia; b) gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti; c) i gasdotti non di competenza statale e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti; d) le reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti; e) gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e alla normativa regionale in materia; f) gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 128/2006, alla normativa regionale in materia e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti. 2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi. 3. L'autorizzazione unica rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilita' nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformita' al progetto tecnico approvato. L'efficacia dell'autorizzazione unica e' in ogni caso subordinata al formale anche successivo rilascio, da parte degli enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ferma restando la necessita' dei relativi assensi al loro rilascio espressi dagli enti stessi e acquisiti in sede di procedimento unificato. 4. Nei casi in cui la pubblica utilita' non consegua da disposizioni di legge, questa puo' essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 5. Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi. 6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilita' degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER. 7. Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalita' previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2. 8. Interventi per modifiche non sostanziali come definiti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo 28/2011. 9. Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.