Art. 12 
 
                           Autorizzazioni 
 
    1. Sono soggetti ad autorizzazione di  costruzione  ed  esercizio
rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi  degli  articoli
2, 3 e 4: 
      a) gli impianti di produzione di energia  elettrica  alimentati
da  fonti  rinnovabili  e  i  relativi  ampliamenti,   potenziamenti,
rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche  sostanziali
di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n.  28  (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione
dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
successiva abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e  2003/30/CE),
nonche' le  relative  opere  e  infrastrutture  connesse  di  cui  al
paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10  settembre  2010
indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli   impianti
stessi, ivi comprese le opere e le linee elettriche  necessarie,  con
riferimento all'articolo 12, comma  4,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), al  paragrafo  14
dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010,  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione per pubblica utilita'), e alla normativa regionale  in
materia; 
      b) gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi
incluse le linee dirette di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica),
compresi  l'impiantistica  e  i  manufatti  a  essi  funzionali,  con
riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici), nonche' al decreto del Presidente  della
Repubblica 327/2001 nei casi previsti; 
      c)  i  gasdotti  non  di  competenza  statale  e   i   relativi
potenziamenti,  compresi  l'impiantistica  e  i  manufatti   a   essi
funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per  il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  42  della
legge 17 maggio 1999, n. 144), e  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 327/2001 nei casi previsti; 
      d) le reti di trasporto di fluidi  termici  (teleriscaldamento)
con riferimento al decreto del Presidente della  Repubblica  327/2001
nei casi previsti; e) gli impianti di produzione di energia elettrica
che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i
relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53  (Regolamento  recante  disciplina
dei procedimenti relativi  alla  autorizzazione  alla  costruzione  e
all'esercizio di impianti di  produzione  di  energia  elettrica  che
utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo  20,  comma  8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto legislativo  30  maggio
2008,  n.  115  (Attuazione  della  direttiva   2006/32/CE   relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e alla normativa regionale in
materia; 
      f) gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali  con
riferimento all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004,  n.
239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  energia),  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  420
(Regolamento recante semplificazione delle procedure  di  concessione
per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito  di  oli
minerali), al decreto legislativo 128/2006, alla normativa  regionale
in  materia  e  con  riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti. 
    2. Gli impianti e le infrastrutture di  cui  al  comma  1,  fatto
salvo quanto stabilito al comma 7, sono  soggetti  ad  autorizzazione
unica rilasciata a  conclusione  di  un  procedimento  unificato  nel
rispetto dei principi di semplificazione e con  le  modalita'  e  nei
termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano  l'istituto
della conferenza di servizi. 
    3. L'autorizzazione unica rilasciata a seguito di  conferenza  di
servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati,  contiene  la  dichiarazione  di
pubblica utilita' nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti
gli effetti  titolo  a  costruire  ed  esercire  gli  impianti  e  le
infrastrutture relative, in aderenza e  in  conformita'  al  progetto
tecnico approvato. L'efficacia dell'autorizzazione unica e'  in  ogni
caso subordinata al formale anche successivo rilascio, da parte degli
enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici
eventualmente dovute,  ferma  restando  la  necessita'  dei  relativi
assensi al loro rilascio espressi dagli enti stessi  e  acquisiti  in
sede di procedimento unificato. 
    4.  Nei  casi  in  cui  la  pubblica  utilita'  non  consegua  da
disposizioni  di  legge,  questa  puo'  essere  dichiarata   con   il
provvedimento di autorizzazione unica di  cui  al  presente  articolo
previa  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale  ai   sensi
dell'articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio  2002,  n.
14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 
    5. Ai fini della presente legge  per  impianti  e  infrastrutture
energetiche di cui al comma 1 si intendono  quelli,  esistenti  o  di
progetto, che insistono sulla terraferma  del  territorio  regionale,
ambiti lagunari inclusi. 
    6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono  rilasciate
previa verifica della compatibilita' degli interventi con  le  norme,
gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le  previsioni
del PER. 
    7. Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale  a  35
chilovolt, per gli impianti di produzione di  energia  elettrica  che
utilizzano fonti tradizionali con potenza  inferiore  o  uguale  a  6
megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio  di  oli
minerali non dotati di relativi  oleodotti,  le  autorizzazioni  sono
rispettivamente rilasciate con  le  modalita'  previste  dalle  norme
richiamate al comma 1, lettere b), e)  e  f),  e,  solo  in  caso  di
specifica richiesta dell'interessato, con il  procedimento  unificato
di cui al comma 2. 
    8.  Interventi  per  modifiche  non  sostanziali  come   definiti
dall'articolo  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28/2011,  da
realizzarsi anche in corso d'opera a impianti  e  infrastrutture  che
hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui  al  presente  articolo,
possono essere realizzati con il ricorso alla  procedura  abilitativa
semplificata  (PAS)  di  cui  all'articolo  6  dello  stesso  decreto
legislativo 28/2011. 
    9. Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a),  sono  incluse
le serre fotovoltaiche di potenza superiore o  uguale  a  1  megawatt
elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti  fissi  e
ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni
agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali  i  pannelli
fotovoltaici siano  elementi  costruttivi  della  copertura  o  delle
pareti.