Art. 13 
 
                       Contenuti dell'istanza 
 
    1. Nell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 il
proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla  osta
e atti di assenso comunque denominati che,  ai  sensi  delle  vigenti
norme  di  settore,  devono  essere  rilasciati  con  riferimento  al
relativo  progetto,  anche   individuandoli   tra   quelli   di   cui
all'allegato A alla presente legge. 
    2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le  interferenze  e
il relativo progetto composto  da  elaborati  tecnici  con  grado  di
approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo
dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica  comporti
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il  progetto  e'
corredato del relativo piano particellare contenente  anche  l'elenco
dei  nominativi  e  degli  indirizzi  dei  proprietari   delle   aree
interessate. Il proponente e' tenuto alla presentazione di  tutta  la
documentazione prevista nell'istanza con modalita'  cartacea  in  tre
copie e con  modalita'  informatica  per  le  eventuali  altre  copie
necessarie. 
    3. Nei  casi  in  cui  l'intervento  debba  essere  sottoposto  a
valutazione di impatto ambientale ovvero alla  relativa  verifica  di
assoggettabilita',  l'istanza  puo'  essere  corredata  del  progetto
composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo  a
quello richiesto per il progetto  preliminare  dei  lavori  pubblici.
Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai  fini  della
convocazione della conferenza di servizi, l'istanza e' integrata  dal
progetto di cui al comma 2, redatto  in  conformita'  alle  eventuali
prescrizioni del provvedimento stesso. 
    4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione  unica  relativa
agli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed  f),
e' corredata, a pena di improcedibilita', dei seguenti documenti: 
      a) progetto con contenuti assimilabili al  progetto  definitivo
dell'opera pubblica, comprensivo di: 
        1) opere per la connessione alla rete; 
        2) altre infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio dell'impianto; 
        3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora
necessaria; 
      b)  qualora  previsto  dalle  norme  di  settore,  progetto  di
dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero,
per  gli   impianti   idroelettrici,   progetto   delle   misure   di
reinserimento e recupero ambientale; 
      c) relazione tecnica,  inclusa  nel  progetto  definitivo,  che
indica, in particolare: 
        1) i dati generali del proponente; 
        2) nel caso di impresa, estremi della  partita  IVA,  ovvero,
nel caso di autoproduttore,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio  attestante  la  qualifica   di   autoproduttore   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999; 
        3)  la  descrizione   delle   caratteristiche   tecniche   ed
energetiche  dell'impianto  e  della  fonte  utilizzata,  il  calcolo
dell'indice EROEI (Energy Return on Energy Invested),  con  l'analisi
della   producibilita'   attesa,   ovvero    delle    modalita'    di
approvvigionamento e, per le biomasse,  anche  la  provenienza  della
risorsa  utilizzata  privilegiando   la   filiera   corta   atta   al
contenimento della produzione  di  co2  derivante  dal  trasporto  su
gomma; e', altresi', vietata la realizzazione di impianti  alimentati
da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da  colture
pregiate; per gli impianti eolici descrizione  delle  caratteristiche
anemometriche del sito, delle modalita' e della durata  dei  rilievi,
che non puo' essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore
equivalenti annue di funzionamento; 
        4) la descrizione dell'intervento,  delle  fasi,  dei  tempi,
delle modalita' di esecuzione dei complessivi  lavori  previsti,  dei
costi complessivi degli interventi, del piano  di  dismissione  degli
impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso  di
impianti idroelettrici, delle  misure  di  reinserimento  e  recupero
ambientale proposte; 
        5) la stima dei  costi  di  dismissione  dell'impianto  e  di
ripristino dello stato  dei  luoghi  ovvero,  nel  caso  di  impianti
idroelettrici, delle misure di reinserimento  e  recupero  ambientale
proposte; 
        6) l'analisi delle possibili ricadute sociali,  occupazionali
ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla
formazione e alla riconversione della manodopera locale; 
      d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti  la
titolarita' delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli
specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8; 
      e) qualora la  pubblica  utilita'  derivi  da  disposizione  di
legge, o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4,  la  richiesta  di
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa
apposizione del vincolo preordinato  all'esproprio,  con  contestuale
richiesta di dichiarazione  di  inamovibilita'  di  cui  all'articolo
52-quater, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
327/2001, corredata della documentazione riportante  l'estensione,  i
confini e  i  dati  catastali  delle  aree  interessate  e  il  piano
particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente
nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; 
      f)  per  gli  impianti  per  i  quali  non  e'  necessaria   la
titolarita' dell'area ai sensi del comma 6,  ove  non  sussista  tale
titolarita', la richiesta di dichiarazione di pubblica  utilita'  dei
lavori e  delle  opere  e  di  apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione,
i confini e i dati  catastali  delle  aree  interessate  e  il  piano
particellare; tale documentazione e' aggiornata a cura del proponente
nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; 
      g)  per  gli  impianti   idroelettrici,   la   concessione   di
derivazione d'acqua per uso  idroelettrico  qualora  sia  stata  gia'
acquisita ai sensi della  previgente  normativa  di  settore,  ovvero
dichiarazione di assenso di cui all'articolo 20; 
      h) per gli impianti di cui all'articolo 12,  comma  1,  lettera
a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore  della  rete
elettrica  nazionale  o  della  rete  di  distribuzione  secondo   le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  6  e  19  dell'allegato   alla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas del 23
luglio  2008  -  ARG/elt  99/08  (Testo  integrato  delle  condizioni
tecniche ed economiche per la connessione alle  reti  elettriche  con
obbligo di connessione di  terzi  degli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive  -TICA),
e successive disposizioni in materia,  esplicitamente  accettato  dal
proponente; al preventivo sono allegati gli  elaborati  necessari  al
rilascio  dell'autorizzazione  degli  impianti   di   rete   per   la
connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonche'  gli
elaborati  relativi  agli  eventuali  impianti  di  utenza   per   la
connessione,  predisposti  dal  proponente;   entrambi   i   predetti
elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione
della connessione; 
      i) la dichiarazione sostituiva di atto  notorio  attestante  la
destinazione e la normativa urbanistica delle  aree  interessate  dal
progetto; 
      j) la relazione paesaggistica di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 12  dicembre  2005  (Individuazione  della
documentazione  necessaria   alla   verifica   della   compatibilita'
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo  146,
comma 3, del Codice dei  beni  culturali  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ove prescritta; 
      k)  la  documentazione  prevista  dal  decreto  legislativo  16
gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed  integrative
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in
materia   ambientale),   ove   prescritta,   per   la   verifica   di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale, ovvero  per
la valutazione di impatto ambientale e la valutazione  di  incidenza,
relativa al progetto definitivo; 
      l) la ricevuta di  pagamento  degli  oneri  istruttori  di  cui
all'articolo 15, comma 10, se previsti; 
      m) per gli impianti di cui all'articolo 12,  comma  1,  lettera
a), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei  lavori,  di
una  cauzione  a  garanzia  dell'esecuzione   degli   interventi   di
dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore
dell'amministrazione comunale, che esegue  le  opere  di  rimessa  in
pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in  luogo
del soggetto inadempiente; 
      n) nel caso in cui il preventivo per la  connessione  comprenda
una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a piu' impianti e
le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di  impatto
ambientale, la relazione del gestore di  rete  da  cui  risultino  le
valutazioni da questo effettuate a  seguito  della  presentazione  di
piu' richieste di connessione riferite a una medesima area,  tali  da
rendere necessaria la  realizzazione  di  una  stazione  di  raccolta
potenzialmente asservibile  a  piu'  impianti;  tale  relazione  deve
essere corredata dei dati e delle  informazioni  utilizzati,  da  cui
devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e  le
motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine
di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto  ambientale
delle infrastrutture di rete; 
      o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona  sottoposta  a
tutela ai sensi del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della  comunicazione  di
cui all'articolo 14, comma  2,  alle  competenti  Soprintendenze  per
verificare  la  sussistenza  di  procedimenti  di  tutela  ovvero  di
procedure di accertamento della sussistenza di beni  archeologici  in
itinere alla data di  presentazione  dell'istanza  di  autorizzazione
unica; p) la specifica documentazione eventualmente  richiesta  dalle
normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso  comunque
denominati che confluiscono  nel  procedimento  unico  e  di  cui  e'
fornito un elenco indicativo nell'allegato A. 
    5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione  unica  relativa
alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma
1, lettere b), c) e d), e' corredata, a pena di improcedibilita', dei
seguenti documenti: 
      a) progetto con contenuti assimilabili al  progetto  definitivo
dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi  di
variante al PRGC, qualora necessaria; 
      b) relazione tecnica,  inclusa  nel  progetto  definitivo,  che
indica in particolare: 
        1) i dati generali  del  proponente  con  gli  estremi  della
partita IVA; 
        2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura; 
        3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, dei
costi complessivi degli interventi, delle modalita' di esecuzione dei
complessivi lavori previsti; 
        4) l'analisi delle possibili ricadute sociali,  occupazionali
ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla
formazione e alla riconversione della manodopera locale; 
      c) qualora la pubblica utilita' derivi da disposizione di legge
o  nei  casi  di  cui  all'articolo  12,  comma   4,   richiesta   di
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere connesse e di relativa
apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio  con  contestuale
richiesta di dichiarazione  di  inamovibilita'  di  cui  all'articolo
52-quater, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
327/2001 nei casi di linee  elettriche;  in  tal  caso  l'istanza  e'
corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i
dati catastali delle aree interessate e il piano  particellare;  tale
documentazione e' aggiornata  a  cura  del  proponente  nel  caso  il
progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria; 
      d) dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  attestante  la
destinazione e la normativa urbanistica delle  aree  interessate  dal
progetto; 
      e) relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, ove prescritta; 
      f)  ove  prescritta,  documentazione   prevista   dal   decreto
legislativo  4/2008,  per  la  verifica  di  assoggettabilita'   alla
valutazione di impatto  ambientale,  ovvero  per  la  valutazione  di
impatto  ambientale  e  la  valutazione  di  incidenza,  relativa  al
progetto definitivo; g) ricevuta di pagamento degli oneri  istruttori
di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti; 
      h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona  sottoposta  a
tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  42/2004,  copia   della
comunicazione di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  alle  competenti
Soprintendenze per  verificare  la  sussistenza  di  procedimenti  di
tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di  beni
archeologici in itinere alla data di  presentazione  dell'istanza  di
autorizzazione unica; 
      i)  specifica  documentazione  eventualmente  richiesta   dalle
normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso  comunque
denominati che confluiscono  nel  procedimento  unico  e  di  cui  e'
fornito un elenco indicativo nell'allegato A; 
      j)  nel  caso  del  progetto  di  elettrodotto   di   carattere
sovraregionale,  copia  dell'istanza  di  autorizzazione,  presentata
all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la  realizzazione
della  parte  dell'infrastruttura  prevista  fuori   dal   territorio
regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta; k) nel caso del
progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale  che  attraversa
il  confine  nazionale,   idonea   documentazione,   rilasciata   dai
rispettivi  competenti  enti  gestori  delle  reti  di   trasmissione
nazionale  interessati,   attestante   l'ammissibilita'   tecnica   e
costruttiva del progetto in relazione  agli  obblighi  di  sicurezza,
affidabilita' ed efficienza  delle  reti  e  dei  rispettivi  sistemi
elettrici nazionali. 
    6. L'autorizzazione  unica  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,
lettera a), escluse le aree interessate dalle opere e  infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli  impianti,  di
cui all'articolo 12, comma 1, lettera  b),  esclusi  i  casi  di  cui
all'articolo 18, commi 2 e 3, nonche' quella di cui all'articolo  12,
comma 1, lettere e) e f), e' rilasciata esclusivamente al richiedente
che dimostri di essere in possesso di  idonei  requisiti  soggettivi,
nonche' di atti definitivi attestanti la titolarita' delle  aree.  Si
considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese
ovvero, limitatamente ai  soli  impianti  e  con  l'esclusione  delle
infrastrutture, gli autoproduttori, come  definiti  dall'articolo  2,
comma 2,  del  decreto  legislativo  79/1999.  Sono  atti  definitivi
attestanti  la  titolarita'  delle  aree   quelli   che   legittimano
l'ottenimento del  permesso  di  costruire  ai  sensi  della  vigente
normativa edilizia regionale. 
    7. Il procedimento autorizzativo puo' essere avviato anche  sulla
base di dichiarazioni sostitutive di atti di  notorieta'  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  documentazione   amministrativa),   che   attestino   la
titolarita' delle aree, ovvero sulla base  di  contratti  preliminari
regolarmente registrati,  purche'  entro  la  data  di  adozione  del
provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia  integrata  con  gli
atti definitivi  redatti  in  forma  di  atti  pubblici  regolarmente
registrati. 
    8. Si prescinde dalla titolarita' di cui  al  comma  6  sull'area
interessata dall'impianto di cui all'articolo 12,  comma  1,  lettera
a), qualora la sua  localizzazione  sia  vincolata  in  relazione  al
rilascio, da parte degli enti pubblici competenti, di specifici  atti
di  concessione   o   autorizzazione   relativi   allo   sfruttamento
specificatamente  localizzato  di  risorse  energetiche   rinnovabili
presenti sul territorio.