Art. 16 
 
              Interventi non soggetti ad autorizzazione 
 
    1. Qualora il proponente abbia  titolo  sulle  aree  e  sui  beni
interessati  dalle  opere  e  dalle  infrastrutture   connesse,   gli
interventi  di  cui  al  presente  articolo  non  sono  soggetti   ad
autorizzazione ai fini della presente legge e  sono  compatibili  con
gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente  vietati
dagli stessi. 
    2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei  lavori
i seguenti interventi: 
      a) gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da
fonti rinnovabili su  edifici  o  aree  di  pertinenza  degli  stessi
all'interno  delle  zone  destinate   ad   attivita'   produttive   o
commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera m-bis), della legge  regionale  11
novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia); 
      b) gli impianti solari  fotovoltaici,  qualunque  sia  la  loro
capacita' di generazione, di cui all'articolo 16,  comma  1,  lettera
m), della legge regionale 19/2009; 
      c) gli impianti idroelettrici e  geotermoelettrici  di  cui  al
paragrafo 12.7, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale  10
settembre 2010; 
      d) gli impianti eolici di cui al paragrafo 12.5, lettere  a)  e
b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010,  nonche'
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m),  della  legge  regionale
19/2009; e)  gli  impianti  di  generazione  elettrica  alimentati  a
biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati  dai  processi  di
depurazione di cui al paragrafo 12.3, lettere a) e b),  dell'allegato
al decreto ministeriale 10 settembre 2010; 
      f) le unita' di microgenerazione di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera e),  del  decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20
(Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE   sulla   promozione   della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia,  nonche'  modifica  alla  direttiva  92/42/CEE-
unita' di cogenerazione con  una  capacita'  di  generazione  massima
inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso
e  i  gruppi  elettrogeni  costituenti   attivita'   a   inquinamento
atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme; 
      g) gli impianti di stoccaggio  di  oli  minerali  di  capacita'
inferiore o uguale a 25 metri cubi se per  usi  privati,  agricoli  e
industriali, ovvero di capacita' inferiore o uguale a 10  metri  cubi
se per usi  commerciali,  nonche'  i  depositi  di  gas  di  petrolio
liquefatto (GPL) se in  bombole  aventi  capacita'  di  accumulo  non
superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto; 
      h) le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi
dell'articolo 18, comma 1,  lettera  a),  con  tensione  inferiore  o
uguale a 35 chilovolt  realizzate  in  cavo  interrato  di  qualsiasi
lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma  in  tal  caso  di
lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in  tutti
i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di  cui
al  decreto  del  Presidente   della   Repubblica   327/2001,   siano
eventualmente state preventivamente istituite le relative servitu'  a
seguito di accordi bonari  fra  le  parti  e  fermo  restando  quanto
previsto al comma 8; 
      i) la manutenzione delle  linee  elettriche  esistenti  con  la
riparazione,  rimozione  e  sostituzione  dei  componenti  di   linea
(sostegni,  conduttori,   funi   di   guardia,   catene,   isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra),  con  elementi
di caratteristiche tecniche analoghe; 
      j) la sostituzione di linee elettriche esistenti  di  qualsiasi
tensione qualora realizzata sull'identico tracciato,  con  la  stessa
tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle
esistenti, anche con modifica del tipo di conduttori e dell'armamento
in  genere,  qualora  sia  stato  ottenuto  da  parte  del   soggetto
interessato, limitatamente alle sole linee con tensione  superiore  a
35 chilovolt, il parere favorevole di ARPA di  cui  all'articolo  14,
comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8; 
      k) le linee elettriche di distribuzione con tensione  inferiore
a 1 chilovolt; 
      l)  i  gasdotti  di  distribuzione,  sempre  che  per  la  loro
realizzazione non siano previste procedure  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  327/2001  e  siano  eventualmente  state
preventivamente istituite le relative servitu' a seguito  di  accordi
bonari fra le parti; 
      m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di  distribuzione
che appartenenti  alla  rete  nazionale  e  alle  reti  di  trasporto
regionale come classificate dalle vigenti norme,  qualora  realizzata
sull'identico tracciato e con la  stessa  pressione  di  esercizio  e
caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti; 
      n) all'interno delle stazioni elettriche  esistenti,  modifiche
che non comportino aumenti di  cubatura  degli  edifici,  ovvero  che
comportino aumenti non superiori  al  20  per  cento  delle  cubature
esistenti. 
    3. Degli interventi di cui  al  comma  2  e'  data  comunicazione
dell'inizio dei lavori,  anche  per  via  telematica,  da  parte  dei
soggetti  interessati  al   Comune   competente.   La   comunicazione
comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma  7,  qualora
dovuto, una  relazione  con  gli  elaborati  tecnici  e  con  i  dati
energetici,  tecnici  e  localizzativi  necessari  a  descrivere  gli
interventi, nonche' quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e  11.11
dell'allegato  al  decreto  ministeriale  10   settembre   2010.   La
comunicazione include la ricevuta di pagamento delle  spese,  qualora
previste, di cui all'articolo 15, comma 10. 
    4. Qualora non realizzabili previa  comunicazione  ai  sensi  del
comma 2, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata  (PAS)
di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  28/2011,  i  seguenti
interventi: 
      a) gli impianti solari fotovoltaici di potenza  inferiore  a  1
megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al paragrafo  12.2,  lettera
a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010; 
      b) gli impianti idroelettrici e  geotermoelettrici  di  potenza
inferiore a 1 megawatt elettrico; 
      c) gli impianti  eolici  di  potenza  inferiore  a  1  megawatt
elettrico ovvero  quelli  di  cui  al  paragrafo  12.6,  lettera  b),
dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010; 
      d)  gli  impianti  di  generazione  elettrica   alimentati   da
biomasse, biogas, gas di discarica e  gas  derivati  da  processi  di
depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico; 
      e) le unita' di piccola cogenerazione di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  20/2007  (unita'  di
cogenerazione con una capacita' di generazione installata inferiore a
1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore  a
3 megawatt termici); 
      f) le serre fotovoltaiche di potenza  inferiore  a  1  megawatt
elettrico. 
    5. La dichiarazione relativa alla  PAS  include  la  ricevuta  di
pagamento delle spese, qualora  previste,  di  cui  all'articolo  15,
comma 10. 
    6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e  j)  la
comunicazione e' inviata anche alla Provincia, qualora interessata in
virtu' delle proprie competenze ai  sensi  dell'articolo  3,  nonche'
alla Regione nei  casi  di  elettrodotti  di  carattere  regionale  e
sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee  elettriche
soggette all'intesa di cui all'articolo 11. 
    7.  Per  gli  interventi  di  installazione  di  impianti  solari
termici, di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica  e
di  impianti  di  produzione  di  energia  termica  da  altre   fonti
rinnovabili riguardanti gli  edifici  esistenti,  trova  applicazione
quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 28/2011. 
    8. Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della
popolazione dalle esposizioni a  campi  elettrici  e  magnetici  alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi  della
legge 36/2001, non e' dovuto esclusivamente  nei  seguenti  casi:  a)
linee elettriche esercite a  frequenze  diverse  da  quella  di  rete
(50Hz); b) linee elettriche di distribuzione  con  tensione  nominale
inferiore o uguale a 1 chilovolt; c)  linee  elettriche  interrate  o
aeree, qualora realizzate in  cavo  cordato  a  elica,  con  tensione
superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt. 
    9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto
salvo  l'obbligo  per  il  proponente  di  ottenere   gli   eventuali
provvedimenti  autorizzativi  in   materia   edilizia,   urbanistica,
ambientale,  paesaggistica,  sanitaria,  di   telecomunicazioni,   di
sicurezza e fiscale, nonche' di garantire il rispetto dei  limiti  di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di  qualita',
relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge  36/2001,
ferma restando  in  ogni  caso  la  facolta'  per  il  proponente  di
richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12. 
    10. Gli interventi sugli elettrodotti  esistenti  che  comportino
variazioni di tracciato comunque contenute entro  un  massimo  di  40
metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea  di  cui
al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia  di  inizio
attivita'.