Art. 18 
 
                 Infrastrutture energetiche lineari 
 
    1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per elettrodotti
di carattere sovraregionale, regionale e locale quelli  con  tensione
inferiore o uguale  a  150  chilovolt  il  cui  tracciato  interessi,
rispettivamente, i confini anche nazionali del territorio  regionale,
il territorio di piu' province e uno o piu' territori comunali;  sono
comunque considerati di carattere sovraregionale gli elettrodotti  di
tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt appartenenti alla rete di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica;  b)  per  gasdotti  di
carattere regionale e  locale  quelli,  non  appartenenti  alla  rete
nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto  legislativo
164/2000, il cui tracciato interessa, rispettivamente, il  territorio
di piu' province e uno o piu' territori comunali. 
    2. L'autorizzazione unica, rilasciata con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 12, relativa alle  infrastrutture  energetiche  lineari,
qualora realizzate da  soggetti  titolari  di  obblighi  di  servizio
pubblico in relazione alle attivita'  di  trasmissione,  trasporto  e
distribuzione ai sensi delle vigenti norme, comporta la dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere  e,  per
gli  elettrodotti,  l'eventuale  dichiarazione   di   inamovibilita',
nonche', anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai
sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9, l'apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio. 
    3. Gli stessi effetti di  cui  al  comma  2  si  applicano  anche
all'autorizzazione  unica,  rilasciata  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo   12,   relativa   agli   elettrodotti   di    carattere
sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche  transfrontaliere
realizzate da soggetti in possesso dei requisiti  previsti  ai  sensi
del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalita' e criteri per  il
rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di  accesso  dei
terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con  i  sistemi
elettrici di altri Stati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi,
a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi
elettrici nazionali diversi. 
    4. Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono  comportare  la
previsione  che  una  quota  significativa  del  totale  dell'energia
elettrica  disponibile  importata  venga  destinata  all'uso   e   al
soddisfacimento dei fabbisogni energetici di  attivita'  del  sistema
economico e produttivo aventi sedi o impianti localizzati e  operanti
nel territorio regionale. 
    5. L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti  di
carattere sovraregionale che interessano il territorio della  Regione
Veneto e' rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le
modalita' di cui all'articolo 11.