Art. 22 
 
         Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione 
 
    1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  15,  comma  1,
l'autorizzazione decade automaticamente alla data  della  dismissione
di  cui  all'articolo  23.  Nel  caso  in  cui  l'autorizzazione  sia
rilasciata sulla base di un diritto reale diverso  dalla  proprieta',
la stessa decade alla scadenza  del  relativo  atto  contrattuale  o,
comunque, al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i  casi
di eventuale precoce dismissione. 
    2. Le autorizzazioni decadono qualora persista la  violazione  di
uno o piu' obblighi o prescrizioni contenuti  nelle  medesime,  ferme
restando le sanzioni  previste  dalla  presente  legge.  A  tal  fine
l'amministrazione competente  notifica  al  soggetto  autorizzato  la
violazione  con  contestuale  diffida  a  conformarsi  entro  congrui
termini agli obblighi contenuti nell'autorizzazione stessa. 
    3. La diffida di cui al comma 2 dispone  l'eventuale  sospensione
dell'esercizio  dell'impianto  o  infrastruttura  autorizzati  e   le
modalita' per  l'adempimento  degli  obblighi  e  delle  prescrizioni
violate. Qualora entro i termini stabiliti  il  soggetto  autorizzato
non abbia  provveduto  a  conformarsi,  l'amministrazione  competente
revoca l'autorizzazione. 
    4. L'autorizzazione e' revocata per  sopravvenute  condizioni  di
pericolo per l'incolumita' e per  la  salute  pubblica  o  per  altri
motivi di interesse pubblico.