Art. 24 
 
Verifiche degli impianti  termici  degli  edifici  e  verifica  delle
                  certificazioni energetiche e VEA 
 
    1. Al fine di garantire condizioni  omogenee  agli  utenti  della
Regione e di coordinare le procedure per i controlli e  le  verifiche
degli impianti termici di cui al  decreto  legislativo  192/2005,  la
Giunta regionale  con  propria  deliberazione,  assunta  su  proposta
dell'Assessore regionale competente in materia di energia,  determina
gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in  un  tavolo  di
coordinamento con le Province e i Comuni con piu' di 40.000 abitanti,
relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione  degli
impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di
categoria  delle  imprese  e  degli   operatori   interessati   dalle
installazioni e manutenzioni. 
    2. Al fine di procedere con  le  verifiche  sulle  certificazioni
energetiche  e  sulle  certificazioni  VEA,   cosi'   come   previsto
dall'articolo 6-quater  della  legge  regionale  23/2005,  la  Giunta
regionale con propria deliberazione  determina  gli  indirizzi  e  le
procedure per le  verifiche,  i  controlli,  gli  accertamenti  e  le
ispezioni delle certificazioni  energetiche  e  delle  certificazioni
VEA.