Art. 24 Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche e VEA 1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con piu' di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni. 2. Al fine di procedere con le verifiche sulle certificazioni energetiche e sulle certificazioni VEA, cosi' come previsto dall'articolo 6-quater della legge regionale 23/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione determina gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche e delle certificazioni VEA.