Art. 25 Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005, la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di piu' Comuni in forma associata, del catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere piu' efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti degli enti e degli organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni degli impianti stessi ai fini del contenimento dei consumi energetici, cosi' come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing. Il sistema informativo regionale assicura, ove possibile, anche ai fini della gestione della sicurezza degli impianti e del contenimento della spesa, la compatibilita' dell'intero sistema con i sistemi di catasto informatico gia' in uso all'entrata in vigore della presente legge presso gli enti locali. 2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro un anno a decorrere dalla realizzazione del catasto informatico di cui al comma 1, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo responsabile comunicano ai Comuni, esclusivamente per via telematica utilizzando il portale messo a disposizione dalla Regione, la titolarita', l'ubicazione, la potenza nominale, l'anno di installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio impianto, nonche' le sue successive sostituzioni o potenziamenti. Le societa' distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la titolarita' e l'ubicazione degli impianti da loro riforniti negli ultimi dodici mesi. 3. I soggetti di cui al primo periodo del comma 2 comunicano, altresi', gli analoghi dati corrispondenti a impianti a fonti rinnovabili per la produzione di calore e di energia elettrica installati negli edifici esistenti. 4. I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale degli impianti termici. 5. Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli impianti termici sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.