Art. 25 
 
Catasto informatico comunale degli impianti termici  e  di  quelli  a
                   fonti rinnovabili degli edifici 
 
    1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 3,  del
decreto legislativo 192/2005, la Regione  promuove,  nell'ambito  del
sistema informativo regionale, la realizzazione, anche  da  parte  di
piu' Comuni in forma  associata,  del  catasto  informatico  comunale
degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli  edifici
per facilitare, omogeneizzare e rendere piu' efficaci, efficienti  ed
economici gli adempimenti degli enti e degli organismi preposti  agli
accertamenti e alle ispezioni  degli  impianti  stessi  ai  fini  del
contenimento  dei  consumi  energetici,  cosi'  come  previsto  dagli
obiettivi  fissati  dal  burden  sharing.  Il   sistema   informativo
regionale assicura, ove possibile, anche ai fini della gestione della
sicurezza  degli  impianti  e  del  contenimento  della   spesa,   la
compatibilita'  dell'intero  sistema  con  i   sistemi   di   catasto
informatico gia' in uso all'entrata in vigore  della  presente  legge
presso gli enti locali. 
    2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro un anno a  decorrere  dalla
realizzazione  del  catasto  informatico  di  cui  al  comma  1,   il
proprietario, il conduttore,  l'amministratore  di  condominio  o  un
terzo responsabile  comunicano  ai  Comuni,  esclusivamente  per  via
telematica utilizzando il portale messo a disposizione dalla Regione,
la  titolarita',  l'ubicazione,  la  potenza  nominale,   l'anno   di
installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio  impianto,
nonche' le sue successive sostituzioni o potenziamenti.  Le  societa'
distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la  titolarita'  e
l'ubicazione degli impianti da loro  riforniti  negli  ultimi  dodici
mesi. 
    3. I soggetti di cui al primo periodo  del  comma  2  comunicano,
altresi',  gli  analoghi  dati  corrispondenti  a  impianti  a  fonti
rinnovabili per la  produzione  di  calore  e  di  energia  elettrica
installati negli edifici esistenti. 
    4. I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale
degli impianti termici. 
    5. Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli
impianti termici sono pubblicate sulla rete internet  a  disposizione
dei soggetti  pubblici  e  privati  interessati  tenuto  conto  della
normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati
personali, commerciali  e  industriali  e  sono  in  ogni  caso  rese
disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.