Art. 26 
 
Utilizzo di fonti rinnovabili per  la  produzione  di  energia  negli
                               edifici 
 
    1. In materia di utilizzo di fonti rinnovabili per la  produzione
di energia termica ed elettrica negli edifici pubblici e privati,  si
applicano le norme di cui al decreto legislativo  192/2005,  nonche',
per gli edifici di nuova costruzione  e  per  gli  edifici  esistenti
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli articoli 11 e 12,  comma
1, del decreto legislativo 28/2011.