Art. 26 Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici 1. In materia di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici pubblici e privati, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 192/2005, nonche', per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli articoli 11 e 12, comma 1, del decreto legislativo 28/2011.