Art. 27 Catasto informatico regionale degli elettrodotti 1. Ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001, e' istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 chilovolt. 2. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire: a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio; b) di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro ristrutturazione e potenziamento; c) di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti; d) di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza; e) di determinare l'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell'attivita' di pianificazione territoriale delle autonomie locali. 3. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a: a) dati dei gestori e dei proprietari; b) codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti; c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti; d) dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico; e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto; f) valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico. 4. I gestori delle linee elettriche trasmettono all'ARPA i dati necessari all'implementazione del catasto di cui al comma 1 con le modalita' di cui al comma 6. 5. Le informazioni relative al catasto informatico regionale degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale. 6. Alla realizzazione e alle modalita' di gestione del catasto di cui al comma 1 provvede l'ARPA, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e con la definizione delle specifiche modalita' operative per la realizzazione del catasto e per i requisiti di accesso ai dati pubblicati.