Art. 27 
 
          Catasto informatico regionale degli elettrodotti 
 
    1.  Ai  fini  della  determinazione   dei   livelli   dei   campi
elettromagnetici degli elettrodotti e delle  relative  condizioni  di
esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell'articolo  8,
comma 1, lettera d), della legge 36/2001,  e'  istituito  il  catasto
informatico  regionale  degli  elettrodotti  con  tensione  uguale  o
superiore a 130 chilovolt. 
    2. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire: a)  di  disporre
di un inventario delle linee elettriche di cui al  comma  1  presenti
sul territorio; b) di determinare i  livelli  di  campi  elettrici  e
magnetici di linee esistenti  sul  territorio,  anche  a  seguito  di
interventi di loro ristrutturazione e potenziamento; c) di valutare i
livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee  tenendo  conto
di quelle  esistenti;  d)  di  evidenziare  le  eventuali  situazioni
critiche  in  termini  di  esposizione  della  popolazione  ai  campi
magnetici a bassa frequenza; e)  di  determinare  l'estensione  delle
fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai  fini
dell'attivita' di pianificazione territoriale delle autonomie locali. 
    3. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a:
a) dati dei gestori e dei proprietari; b) codifiche, denominazioni  e
tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti; c) dati
autorizzativi delle linee e dei relativi impianti; d) dati geografici
degli elementi e dei tracciati delle linee e  dei  relativi  impianti
organizzati in ambiente GIS ai fini  della  loro  visualizzazione  su
opportuno supporto informatico; e) dati tecnici e fisici delle  linee
ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico  e
relative fasce di rispetto; f) valori di campo misurati ai  fini  del
monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico. 
    4. I gestori delle linee elettriche trasmettono all'ARPA  i  dati
necessari all'implementazione del catasto di cui al comma  1  con  le
modalita' di cui al comma 6. 
    5. Le informazioni  relative  al  catasto  informatico  regionale
degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a disposizione
dei soggetti  pubblici  e  privati  interessati  tenuto  conto  della
normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati
personali, commerciali  e  industriali  e  sono  in  ogni  caso  rese
disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale. 
    6. Alla realizzazione e alle modalita' di gestione del catasto di
cui al comma 1 provvede l'ARPA, secondo le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo e con la  definizione  delle  specifiche  modalita'
operative per la realizzazione del  catasto  e  per  i  requisiti  di
accesso ai dati pubblicati.